L’imprenditore agricolo gode di un particolare regime agevolato rispetto a quello commerciale. Il vantaggio è giustificato dall’importanza dell’agricoltore sotto il profilo storico, sociale e territoriale, nonché da una struttura ridotta rispetto all’imprenditoria tradizionale.
L’imprenditore agricolo, secondo il codice civile, è “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.“
Sulle possibili “attività connesse” si innestano i tentativi di rendere l’imprenditore agricolo più moderno, ampliandone gli orizzonti e spingendolo a confrontarsi con il moderno mercato. Si rinvia, sul punto, al contributo già pubblicato.
In breve, ricordiamo che la legge di bilancio 2019 aveva ampliato la possibilità per l’imprenditore di commercializzare prodotti agricoli e alimentari, estendendoli anche a quelli appartenenti a diversi comparti agronomici.
L’attività commerciale dell’agricoltore, a determinate condizioni, viene quindi sottratta allo statuto dell’imprenditore commerciale, in particolare per quanto riguarda le scritture contabili e le procedure concorsuali.
Poteva residuare un dubbio: le attività “essenzialmente commerciali” compromettono l’assoggettamento al regime contributivo previsto per l’impresa agricola?
La risposta è negativa. La vendita di prodotti agricoli e alimentari, in questo caso, è essa stessa attività agricola, e tale va considerata per l’applicazione di qualsiasi istituto di legge.
Per evitare possibili dubbi, il principio è stato chiarito espressamente dall’INPS, con la recente circolare n. 76 del 22/05/2019.
L’INPS fornisce inoltre alcune istruzioni sulla compilazione della Denuncia Aziendale: