Questo contributo è una nota alla sentenza n. 128/2022 della Corte d’Appello di Trieste, in procedimento seguito dal nostro Studio Legale, con cui la Corte ha stabilito
La contribuzione INAIL è una componente fondamentali degli oneri aziendali per il rapporto di lavoro.
La sua funzione è essenzialmente assicurativa: si tratta di un premio obbligatorio destinato a coprire il rischio di infortunio del lavoratore.
Trattandosi di un’assicurazione pubblica, il premio viene calcolato sulla base di regole normative predeterminate. Ma rispetto al sistema privatistico, la particolarità riguarda anche la riscossione di quanto dovuto dal datore.
Normalmente, in un rapporto assicurativo, i premi vengono quantificati sulla base delle informazioni fornite dal contraente.
Ma le assicurazioni obbligatorie sono destinate a tutelare principalmente il soggetto che ha subito il danno, prima ancora del contraente. Nel caso dell’assicurazione INAIL, istituto di assistenza sociale,
Si tratta di una possibilità che però
Sulla precisazione di questi limiti si è pronunciata recentemente la Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 128/2022.
Il premio INAIL viene determinato sulla base di un’operazione di “classificazione”: un concetto
Le tariffe prevedono un elenco di “lavorazioni”, intese come (v. art. 9 D.I. 27/02/19) «il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto»
Le tariffe sono
I decreti sulle tariffe si riferiscono alla “classificazione”
In linea generale, i diritti nel nostro ordinamento non possono essere fatti valere oltre un determinato termine, di prescrizione o decadenza.
La legge (art. 3, co. 9, lett. b, L. 335/95) prevede innanzitutto che “le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso” di “cinque anni”.
I premi assicurativi INAIL
Non è però l’unica soglia da considerare.
La normativa sull’applicazione delle tariffe (art. 7 e 11 D.I. 27/02/19, ma la regola era già presente nelle previgenti tariffe del 2000) prevede la possibilità dell’INAIL di
Questo provvedimento si applica però dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
La possibilità di far retroagire la rettifica alla data in cui “avrebbero dovuto essere applicati” il diverso inquadramento o classificazione viene limitata a due soli casi:
Quindi la possibilità di richiedere al datore di lavoro delle differenze di versamento del premio viene legata rigidamente a una “colpa” del datore, per una denuncia erronea o incompleta. Questo a tutela di basilari esigenze di prevedibilità dell’iniziativa economica privata:
La regola dell’irretroattività si applicherebbe però anche se non fosse espressamente indicata nei decreti interministeriali.
Va segnalato innanzitutto che l’art. 3, co. 8, L. 335/95 prevede lo stesso meccanismo per “I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali”, che possono essere applicati retroattivamente solo se “l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
La regola sembrerebbe applicarsi solo all’ambito INPS, ma la Corte di Cassazione (V. sentenze n. 19989 del 2017, n. 9406 del 2018, n. 18185 del 2019) ha più volte chiarito che in realtà va letta come espressione del “fondamentale principio generale di irretroattività della legge” derivante dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, nonché basilare “principio di civiltà giuridica”.
Esiste quindi un principio generale che, direttamente o in via analogica impedisce di
Per le cooperative artigiane, sono astrattamente possibili due regimi sulla base dei quali calcolare il premio, entrambi previsti dai decreti interministeriali del 27/02/2019.
-I premi ordinari;
-I premi speciali unitari, applicabili tra l’altro ai “soci di società fra artigiani lavoratori”, i quali sono normalmente più vantaggiosi per l’impresa.
I criteri di scelta per l’applicazione di uno o l’altro dei regimi sono stati discussi a lungo nell’elaborazione normativa e giurisprudenziale.
Prima del 2001, si era andato consolidando un orientamento che tendeva ad ampliare l’applicazione dei premi ordinari, fondato ancora sull’art. 2 RD 1422 del 1924, secondo cui “Le societa’ cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.”
Con la L. 142 del 2001 si stabilisce invece una maggiore apertura (posizione della Cassazione sia nelle Sezioni Unite n. 13697/04, sia nell’orientamento della sentenza n. 11465/2010) verso i premi speciali, valorizzando la possibilità che il rapporto tra cooperativa e socio lavoratore sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
La Corte d’Appello di Trieste, nella sentenza n. 128/2022, ha valutato la possibilità, per l’INAIL, di emettere una variazione retroattiva del rapporto assicurativo.
In particolare, una cooperativa Artigiana attiva dagli anni ’80 aveva inizialmente applicato al proprio personale i premi ordinari.
L’INAIL, subito dopo l’avvio dell’attività sempre negli anni ’80, aveva emesso un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, imponendo di applicare i premi speciali unitari.
Nel 2021, l’INAIL aveva emesso un nuovo provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, imponendo nuovamente i premi ordinari (che, come sopra, erano stati applicati originariamente dalla stessa cooperativa prima che fosse l’INAIL a imporre i premi speciali unitari). L’istituto esponeva che la variazione da premi speciali a premi ordinari derivava dall’intervento della L. n. 142 del 2001.
Il provvedimento veniva inoltre fatto retroagire di cinque anni, richiedendo alla società cooperativa diverse decine di migliaia di euro per differenze contributive sugli anni precedenti.
Ne nasceva un giudizio di impugnazione.
Nel corso del giudizio, l’INAIL esponeva che l’applicazione dei premi ordinari al posto dei premi speciali unitari
La difesa della Cooperativa, tra l’altro, opponeva che la suddivisione affermata dall’Inail non avesse fondamenti normativi o giurisprudenziali, insistendo per la necessaria irretroattività della variazione, direttamente o in via analogica.
La Corte d’Appello ha
La Corte ha infatti precisato che, se anche il principio di irretroattività non dovesse applicarsi direttamente alla rettifica tra premi speciali unitari e premi ordinari, lo stesso principio dovrebbe comunque regolare il caso in via analogica, applicando le norme previste per la variazione di classificazione.
Quindi