L’applicazione dei premi ordinari INAIL non è retroattiva

Marco Strada DiMarco Strada
Per discutere il contenuto dell'articolo e richiedere chiarimenti è possibile lasciare un commento a fondo pagina. Per assistenza e consulenza professionale specifica è possibile scrivere all'indirizzo e-mail info@marcostrada.it o contattare gli altri recapiti dello Studio

Questo contributo è una nota alla sentenza n. 128/2022 della Corte d’Appello di Trieste, in procedimento seguito dal nostro Studio Legale, con cui la Corte ha stabilito

  • l’applicazione
    • anche al provvedimento con cui l’INAIL classifica nelle voci di tariffa ordinaria una società cooperativa artigiana che pagava i premi speciali unitari
    • del principio di irretroattività previsto normalmente per le rettifiche INAIL
  • e quindi
    • l’impossibilità per l’INAIL di pretendere differenze contributive per gli anni precedenti al provvedimento di variazione
    • in mancanza di una colpa dell’azienda.

La contribuzione INAIL

La contribuzione INAIL è una componente fondamentali degli oneri aziendali per il rapporto di lavoro.

La sua funzione è essenzialmente assicurativa: si tratta di un premio obbligatorio destinato a coprire il rischio di infortunio del lavoratore.

  • A fronte del pagamento della contribuzione INAIL da parte del datore,
  • in caso di infortunio, l’INAIL interverrà per sostenerne le conseguenze temporanee e definitive.

Trattandosi di un’assicurazione pubblica, il premio viene calcolato sulla base di regole normative predeterminate. Ma rispetto al sistema privatistico, la particolarità riguarda anche la riscossione di quanto dovuto dal datore.

Normalmente, in un rapporto assicurativo, i premi vengono quantificati sulla base delle informazioni fornite dal contraente.

  • Se queste informazioni si riveleranno erronee o incomplete, determinando un premio minore per la compagnia assicurativa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere quantificato
  • l’eventuale danno non sarà coperto dall’assicurazione.

Ma le assicurazioni obbligatorie sono destinate a tutelare principalmente il soggetto che ha subito il danno, prima ancora del contraente. Nel caso dell’assicurazione INAIL, istituto di assistenza sociale,

  • viene quindi consolidato in ogni caso il diritto del lavoratore alla tutela prevista dalla legge per l’infortunio
  • e prevista la possibilità dell’ente di
    • chiedere i premi come avrebbero dovuto essere correttamente calcolati e versati,
    • integrando il minore importo già percepito sulla base delle dichiarazioni errate o incomplete del datore.

Si tratta di una possibilità che però

  • per contemperarsi con basilari esigenze di prevedibilità nell’iniziativa economica,
  • non può essere priva di limiti.

Sulla precisazione di questi limiti si è pronunciata recentemente la Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 128/2022.

La classificazione INAIL

Il premio INAIL viene determinato sulla base di un’operazione di “classificazione”: un concetto

  • non definito dalla legge
  • ma dato per scontato nella normativa di dettaglio sull’applicazione delle tariffe INAIL, attualmente contenuta nei decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

Le tariffe prevedono un elenco di “lavorazioni”, intese come (v. art. 9 D.I. 27/02/19) «il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto»

  • es. la “classificazione” 0722: «Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici

Le tariffe sono

  • divise in gestioni tariffarie (industria, artigianato, terziario e altre attività)
  • e organizzate in gruppi, sottogruppi e voci.

I decreti sulle tariffe si riferiscono alla “classificazione”

  • a volte per indicare l’elenco delle lavorazioni/voci di tariffa previsto nei decreti interministeriali,
  • altre per indicare l’attività del “classificare” le lavorazioni dell’azienda alla corrispondente voce della tariffa.

I limiti della pretesa INAIL

La prescrizione

In linea generale, i diritti nel nostro ordinamento non possono essere fatti valere oltre un determinato termine, di prescrizione o decadenza.

La legge (art. 3, co. 9, lett. b, L. 335/95) prevede innanzitutto che “le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso” di “cinque anni”.

I premi assicurativi INAIL

  • sono considerati contribuzioni di assistenza sociale obbligatoria,
  • quindi i cinque anni sono il termine massimo della pretesa contributiva.

Non è però l’unica soglia da considerare.

Il principio di irretroattività nell’applicazione delle tariffe

La normativa sull’applicazione delle tariffe (art. 7 e 11 D.I. 27/02/19, ma la regola era già presente nelle previgenti tariffe del 2000) prevede la possibilità dell’INAIL di

  • accertare in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore nelle gestioni tariffarie o la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati,
  • e provvedere alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

Questo provvedimento si applica però dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

La possibilità di far retroagire la rettifica alla data in cui “avrebbero dovuto essere applicati” il diverso inquadramento o classificazione viene limitata a due soli casi:

  • erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il pagamento di un premio minore di quello dovuto
    • si applicano in questo caso anche le sanzioni per l’erronea o incompleta denuncia
  • erronea classificazione delle lavorazioni
    • non addebitabile al datore di lavoro
    • che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello dovuto (e quindi la retroattività viene prevista a tutela del datore).

Quindi la possibilità di richiedere al datore di lavoro delle differenze di versamento del premio viene legata rigidamente a una “colpa” del datore, per una denuncia erronea o incompleta. Questo a tutela di basilari esigenze di prevedibilità dell’iniziativa economica privata:

  • le aziende devono ovviamente predisporre dei budget di spesa per programmare la propria gestione ed eventuali investimenti,
  • e l’improvvisa richiesta di cifre inaspettate e rilevanti può mettere in crisi qualsiasi azienda. Se l’imprenditore avesse saputo fin dall’inizio di dover sopportare determinati costi, avrebbe potuto anche decidere
    • di evitare investimenti
    • o di ridurre il personale, se i relativi costi fossero valutati insostenibili.

L’irretroattività come principio generale

La regola dell’irretroattività si applicherebbe però anche se non fosse espressamente indicata nei decreti interministeriali.

Va segnalato innanzitutto che l’art. 3, co. 8, L. 335/95 prevede lo stesso meccanismo per “I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali”, che possono essere applicati retroattivamente solo se “l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.

La regola sembrerebbe applicarsi solo all’ambito INPS, ma la Corte di Cassazione (V. sentenze n. 19989 del 2017, n. 9406 del 2018, n. 18185 del 2019) ha più volte chiarito che in realtà va letta come espressione del “fondamentale principio generale di irretroattività della legge derivante dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, nonché basilare “principio di civiltà giuridica”.  

Esiste quindi un principio generale che, direttamente o in via analogica impedisce di

  • applicare retroattivamente una diversa imposizione INAIL all’azienda, variando le regole per il passato rispetto a quelle su cui il datore di lavoro ha organizzato e programmato la propria attività,
  • se non può essere rilevata una colpa a carico del datore di lavoro stesso.

Premi ordinari, premi speciali e Cooperative Artigiane

Per le cooperative artigiane, sono astrattamente possibili due regimi sulla base dei quali calcolare il premio, entrambi previsti dai decreti interministeriali del 27/02/2019.

-I premi ordinari;

-I premi speciali unitari, applicabili tra l’altro ai “soci di società fra artigiani lavoratori”, i quali sono normalmente più vantaggiosi per l’impresa.

I criteri di scelta per l’applicazione di uno o l’altro dei regimi sono stati discussi a lungo nell’elaborazione normativa e giurisprudenziale.

Prima del 2001, si era andato consolidando un orientamento che tendeva ad ampliare l’applicazione dei premi ordinari, fondato ancora sull’art. 2 RD 1422 del 1924, secondo cui “Le societa’ cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.”

Con la L. 142 del 2001 si stabilisce invece una maggiore apertura (posizione della Cassazione sia nelle Sezioni Unite n. 13697/04, sia nell’orientamento della sentenza n. 11465/2010) verso i premi speciali, valorizzando la possibilità che il rapporto tra cooperativa e socio lavoratore sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Il caso

La Corte d’Appello di Trieste, nella sentenza n. 128/2022, ha valutato la possibilità, per l’INAIL, di emettere una variazione retroattiva del rapporto assicurativo.

In particolare, una cooperativa Artigiana attiva dagli anni ’80 aveva inizialmente applicato al proprio personale i premi ordinari.

L’INAIL, subito dopo l’avvio dell’attività sempre negli anni ’80, aveva emesso un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, imponendo di applicare i premi speciali unitari.

Nel 2021, l’INAIL aveva emesso un nuovo provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, imponendo nuovamente i premi ordinari (che, come sopra, erano stati applicati originariamente dalla stessa cooperativa prima che fosse l’INAIL a imporre i premi speciali unitari). L’istituto  esponeva che la variazione da premi speciali a premi ordinari derivava dall’intervento della L. n. 142 del 2001.

Il provvedimento veniva inoltre fatto retroagire di cinque anni, richiedendo alla società cooperativa diverse decine di migliaia di euro per differenze contributive sugli anni precedenti.

Ne nasceva un giudizio di impugnazione.

Nel corso del giudizio, l’INAIL esponeva che l’applicazione dei premi ordinari al posto dei premi speciali unitari

  • non fosse sottoposta al principio di irretroattività,
  • in quanto avrebbe riguardato la qualificazione dei rapporti di lavoro tra la società e i suoi soci. Si sarebbe quindi posta
    • in una fase genetica del rapporto assicurativo,
    • distinta dall’operazione di classificazione,
    • e alla quale non si sarebbero potuti applicare i principi dettati per la rettifica della classificazione

La difesa della Cooperativa, tra l’altro, opponeva che la suddivisione affermata dall’Inail non avesse fondamenti normativi o giurisprudenziali, insistendo per la necessaria irretroattività della variazione, direttamente o in via analogica.

La riaffermazione del principio di irretroattività

La Corte d’Appello ha

  • accolto la richiesta della società cooperativa sull’irretroattività del provvedimento di variazione
  • rigettando la richiesta dell’INAIL sul pagamento delle differenze contributive.

La Corte ha infatti precisato che, se anche il principio di irretroattività non dovesse applicarsi direttamente alla rettifica tra premi speciali unitari e premi ordinari, lo stesso principio dovrebbe comunque regolare il caso in via analogica, applicando le norme previste per la variazione di classificazione.

Quindi

  • per far retroagire la variazione e richiedere al datore differenze contributive
  • è necessario che sia possibile contestare all’impresa omissioni o errori
  • che in questo caso erano assenti, discutendosi
    • della modifica di una variazione già disposta dall’INAIL
    • e del ritorno al regime originariamente applicato dalla stessa azienda
VALUTAZIONE DEGLI UTENTI
[Voti: 0    Media Voto: 0/5]

Lascia una risposta

I commenti sono pensati per alimentare la discussione giuridica sulla materia trattata. Si invita a non indicare dati personali di terzi. Il nome scelto verrà pubblicato, è possibile indicare uno pseudonimo. La mail indicata non verrà pubblicata. La rimozione del commento può essere richiesta in ogni momento allo Studio via e-mail.