Le reti di imprese come strumento di crescita

Marco Strada DiMarco Strada
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Per vincere le sfide che l’economia globale pone sul loro cammino, tutte le aziende devono avere una visione strategica, con l’obiettivo di ottimizzare gli oneri e innovare la propria offerta.

Per le PMI, la personalità e capacità dell’imprenditore e dei componenti di una struttura agile e leggera possono diventare un valore aggiunto, ma la dimensione aziendale costituisce spesso un ostacolo nella competizione internazionale di fronte a centri economici con capacità d’investimento infinitamente più elevate.

Le modalità per ovviare a questo gap sono infinite quanto l’inventiva imprenditoriale e non esiste una risposta valida per tutti i protagonisti.

Uno dei percorsi che vengono sponsorizzati maggiormente a livello Italiano ed Europeo, è quello dell’aggregazione: riunire e legare le reatà imprenditoriali minori, creando tessuti forti ma non rigidi, in grado di unire il meglio della piccola e grande dimensione aziendale.

Anche in questo insieme non esiste un’unica via obbligata, quanto piuttosto una serie di strumenti diversi con cui cercare di volta in volta il punto d’equilibrio tra legame e autonomia più adatto alla singola impresa, alla sua visione e al progetto che intende costruire.

Le reti di impresa e il loro elemento fondante, il contratto di rete, sono uno degli strumenti di aggregazione più discussi e sviluppati nel corso dell’ultimo decennio, che l’imprenditore deve conoscere almeno per poterne valutare l’utilità nella propria strategia di sviluppo.

Il contratto di rete

Caratteristiche generali

Con il contratto di rete vengono definite le regole di una partnership tra imprese caratterizzata da una stabilità e pervasività

  • superiore rispetto a quelle di un semplice accordo commerciale
  • ma inferiore a quella di un rapporto societario

Ovviamente questi confini racchiudono un’area molto vasta ma in questo si vede uno dei tratti principali del contratto di rete: è uno strumento malleabile, che può essere adattato su misura alle concrete esigenze degli imprenditori firmatari.

La normativa riguardante il contratto è scarna, racchiusa essenzialmente nei commi 4-ter e seguenti dell’art. 3, Decreto-Legge n. 5/2019.

Per quanto la precisazione sembri ovvia, va chiarito innanzitutto che si tratta di un contratto:

  • i firmatari ne sono vincolati
  • e l’inadempimento degli obblighi previsti per un’impresa può determinare responsabilità verso le altre partecipanti alla rete

Le finalità e i modi per raggiungerle

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente,

  • la propria capacità innovativa
  • e la propria competitività sul mercato.

Queste sono le parole della legge e rispecchiano evidentemente le ragioni, già anticipate nell’introduzione, che sospendono la spinta verso l’aggregazione: colmare il gap che la ridotta dimensione aziendale può provocare negli investimenti per la ricerca o nella sostenibilità della gestione.

Lo stesso vale per le modalità con cui gli scopi devono essere perseguiti. Con il contratto, le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a sviluppare una cooperazione in una delle seguenti direzioni:

  • collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa

Leggiamo ancora una volta delle formule generiche, che possono essere riempite con un’infinità di casi concreti secondo le esigenze delle aziende. Si va da una semplice collaborazione all’esercizio in comune di attività aziendali.

La chiarezza del progetto

Quello che emerge tra le parole della legge è però l’importanza della predeterminazione. La collaborazione

  • non è casuale, improvvisata, derivante da semplici spunti spontanei
  • ma frutto di un progetto, una strategia già consolidata nel contratto, nel quale devono essere descritte le modalità di esecuzione.

“Come avverrà la collaborazione?” “Quali informazioni verranno scambiate, e in che modo?” A simili domande va data una risposta, e va data subito.

Il legislatore spinge verso l’efficienza. Per quanto leggera, una struttura che miri a competere a livello globale, investendo tempo e denaro in progetti di posizionamento comuni,

  • dev’essere caratterizzata da serietà
  • alla quale contribuiscono regole e procedure chiare.

Sta alle parti, e ai professionisti che le assistono, definirle nella forma più adatta ai progetti seguiti

  • senza che diventino una causa di ingessamento per le capacità degli imprenditori o delle figure chiave dell’azienda
  • ma evitando anche l’eccessivo appiattimento delle capacità aziendali sulla sola ispirazione delle persone fisiche (imprenditore o collaboratori), che le negherebbe elementari esigenze di prevedibilità, fondamentali per
    • garantire una corretta lettura dello stato dell’azienda,
    • tracciare una rotta nel mercato
    • e seguirla con sicurezza, aggiustando all’occorrenza la direzione prima di rischiare un naufragio inaspettato.

Una struttura comune: organi e fondo

Il contratto di rete può limitarsi a definire con chiarezza le procedure per un’efficace collaborazione tra le imprese.

Tuttavia, dalla rete può nascere una struttura più solida, che -senza arrivare alla costituzione di una nuova società- si rifaccia a elementi del mondo societario. La legge permette alle imprese in rete di

  • istituire un organo comune, incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o sue singole parti / fasi,
    • compreso anche lo svolgimento di attività commerciale con i terzi
  • istituire un fondo patrimoniale comune
  • attribuire alla rete, se organo e fondo comune sono già stati istitutiti, personalità giuridica

Si parla di “rete-soggetto”, per indicare la rete d’imprese dotata di organi e strumenti consolidati, rispetto alla “rete-contratto” come rapporto che si limiti a disciplinare le regole per la cooperazione.

Si ribadisce che la scelta della forma migliore dipende dalle esigenze concrete e non può essere stabilità a priori per tutti. Infatti, limitandoci a cenni brevi e fondamentali sui profili più “formali”

  • La presenza di organo comune e fondo patrimoniale rendono infatti più elaborato il contratto, che ne dovrebbe chiarirne le caratteristiche e regole di funzionamento.
  • L’acquisizione di personalità giuridica porta con sé l’obbligo di redigere annualmente una situazione patrimoniale, da depositare presso il registro delle imprese, osservando per quanto compatibili le disposizioni sul bilancio di esercizio della S.p.A.
  • D’altra parte, la creazione di un organo comune e di un fondo patrimoniale fornisce una protezione importante per le imprese partecipanti alla rete: i terzi potrebbero far valere i loro diritti per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete esclusivamente sul fondo comune, senza aggredire il patrimonio delle imprese.

Il contenuto del contratto

Sempre in assoluta sintesi, si ricorda che il contratto di rete e le sue variazioni devono essere iscritte presso il Registro delle Imprese. La pubblicità diventa necessaria a tutela dei terzi e per evitare abusi, per esempio con riguardo ai profili riguardanti il lavoro dipendente, ai quali si accennerà più avanti.

Il contenuto del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, è invece legato a profili sostanziali e guida gli imprenditori a precisare elementi che andrebbero comunque chiariti in un rapporto chiaro e trasparente.

Oltre agli elementi identificativi delle parti e, se previsti, degli organi comuni, viene infatti richiesto di risolvere problemi estremamente concreti.

Gli obiettivi strategici e il programma della rete

Le reti d’impresa sono strumenti, non soluzioni.

Il loro utilizzo ha un senso per l’imprenditore se inserite all’interno di una strategia , con una chiara visione di dove la rete dovrebbe condurre i partecipanti e di come dovrebbe supportarli lungo il percorso.

Per questo, viene richiesto che siano definiti e precisati fin dalla sottoscrizione del contratto di rete:

  • gli obiettivi strategici
    • di innovazione
    • e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti
  • le modalità concordate tra i partecipanti per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi fissati
  • un programma di rete, nel quale indicare
    • i diritti dei partecipanti
    • e gli obblighi assunti da ciascuno di loro
  • le modalità di realizzazione dello scopo comune

Ai partecipanti viene richiesta, in definitiva, assoluta chiarezza su ciò che vogliono costruire.

  • Da un lato questa trasparenza ha ovviamente l’obiettivo di evitare accordi “di facciata” e privi di contenuto, finalizzati ad abusare dei possibili vantaggi previsti per la stipulazione di un contratto di rete
  • Ma risulta allo stesso tempo una risorsa per gli imprenditori intenzionati a costruire una rete genuina e proficua: prima di iniziare un percorso di lavoro e investimenti, è importante
    • che tutti i partecipanti abbiano una visione dettagliata della propria strategia
    • evitando di scoprire poi, già in fase avanzata del percorso e degli investimenti previsti, che programmi solo abbozzati erano in realtà impossibili da calare nella realtà concreta

La vita della rete

Specularmente, viene richiesto di definire

  • durata del contratto
  • modalità per accogliere nuovi participanti e per il recesso anticipato
  • regole per formare la volontà dei partecipanti, eventualmente (se consentito) anche per modificare il programma comune
  • regole sul funzionamento dell’organo di rappresentanza e del fondo comune, se previsti

Anche in questo caso, le preoccupazioni del legislatore si uniscono all’interesse degli imprenditori. La rete d’impresa ha una direzione ma deve muoversi all’interno di un contesto economico che, per definizione, è in continua evoluzione.

Non è possibile che

  • una regolamentazione troppo generica, con eccessiva fiducia nel futuro accordo delle parti
  • conduca alla paralisi della rete, con danno per tutti i partecipanti, per ogni eventuale caso di divergenza.

Ai partecipanti viene quindi imposto di precisare in anticipo tutte le regole riguardanti la vita della rete, così da evitare incertezze e risolvere nel modo più rapido eventuali situazioni di stallo.

La flessibilità nel lavoro dipendente

Tra i profili di specialità più dirompenti per le reti di impresa va ricordata la gestione dei rapporti di lavoro subordinato.

In via generale, l’ordinamento vede con sfiducia le possibili intromissioni nei rapporti tra datore e lavoratore

  • deve sempre risultare chiaro a chi spettano diritti e obblighi
  • i casi in cui un lavoratore opera presso soggetti diversi dal suo datore di lavoro
    • sono circondati da cautele: es. somministrazione (con pesanti sanzioni per il caso in cui la somministrazione di lavoro avvenga in violazione dei requisiti specifici)
    • o devono essere giustificati da un interesse proprio del datore di lavoro, che sia possibile provare in caso di contestazioni e controlli: es. appalto, distacco

Distacco e reti

Nel distacco, un datore di lavoro

  • pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa
  • ma lo fa per soddisfare un proprio interesse.

In caso di controlli o controversie, potrebbe essere discussa

  • la genuinità dell’interesse
  • e, quindi, la legittimità del distacco

Ma quando “il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…) l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete” (art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 276/20003), prevenendo rischi e contenziosi.

La codatorialità

Inoltre per le stesse imprese e’ ammessa la codatorialita’ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso” (ancora art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 276/20003)

La codatorialità è un istituto

Le regole vengono demandate allo stesso contratto di rete, che dovrà quindi definire il concreto svolgimento del rapporto e dell’utilizzo dei poteri tipici del datore.

Secondo l’interpretazione dell’Ispettorato, circolare n.7/2018, i lavoratori

  • devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge , da una delle imprese partecipanti
  • vengono messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni, e la loro platea deve risultare definibile dal contratto di rete
  • godono delle stesse tutele previste per i lavoratori in distacco (es. sotto il diritto al trattamento economico e normativo previsto dall’azienda che ha effettuato l’assunzione)
  • possono far valere la responsabilità di tutti i partecipanti “codatori” in via solidale per omissioni retributive o contributive

Chi scrive ritiene peraltro che l’applicazione analogica della normativa sul distacco

  • possa essere giustificata per i profili di tutela del lavoratore
  • ma non per i profili formali e sanzionatori della disciplina (es. correlati a obblighi di registrazione), in quanto
    • si tratta di istituti che il legislatore stesso differenzia chiaramente
    • e la regolamentazione del rapporto va trasfusa in un contratto soggetto a deposito presso il registro delle imprese, garantendo adeguatamente la trasparenza sulla gestione dei lavoratori

L’assunzione congiunta in agricoltura

In questo caso, ogni datori di lavoro “in congiunzione” è datore di lavoro a tutti gli effetti, formali e sostanziali, ed esiste una normativa di dettaglio ministeriale per chiarire le modalità di gestione dei necessari adempimenti.

Lo strumento è assolutamente eccezionale nel nostro panorama giuridico e riservato al mondo dell’agrucoltura (in particolare “alle imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da” uno stretto “vincolo di parentela o di affinità“, v. art. 31, co. 3-bis, d.lgs. 276/2003), per le peculiarità del settore.

Tuttavia, le reti di impresa permettono di estenderlo in parte oltre il panorama agricolo. Infatti, “l’assunzione congiunta (…) puo’ essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole” (co. 3-ter).

In questo caso, è chiarito espressamente che “I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge” derivanti dal rapporto.

La causale di solidarietà (transitorio)

Si deve almeno ricordare per cenni che, in questo momento, è prevista eccezionalmente una nuova causale di stipulazione del contratto di rete correlata ai devastanti influssi economici dell’epidemia COVID-19 e alle sue conseguenze sul tessuto imprenditoriale.

Fino al 31/12/2021, la rete può nascere anche “per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti” (art. 3, co. 4 sexies, D.L. 5/2009), con la possibilità di perseguire

  • l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
  • l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa,
  • nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Vengono previsti

  • il ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete
  • e un alleggerimento per gli oneri di formalizzazione del contratto.

Certamente la previsione costituisce un’opportunità ma, ancora una volta, si ricorda che il fondamento per una rete efficace non deriva dagli strumenti formali quanto dall’esistenza di un progetto e una visione strategica.

Il contratto di rete non è strettamente necessario per creare una rete di imprese

  • che, seppur senza essere “rete” formalmente secondo il DL 5/2009
  • lo sia nella sostanza, operando nella realtà economica come una realtà solida e coordinata

Ma per chi voglia inserirlo in un percorso di sviluppo meditato e voluto, il contratto di rete risulterà un mezzo centrale per gestire il consolidamento della struttura aziendale a fronte dei periodi critici e la sua espansione nel mercato.

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