Per vincere le sfide che l’economia globale pone sul loro cammino, tutte le aziende devono avere una visione strategica, con l’obiettivo di ottimizzare gli oneri e innovare la propria offerta.
Per le PMI, la personalità e capacità dell’imprenditore e dei componenti di una struttura agile e leggera possono diventare un valore aggiunto, ma la dimensione aziendale costituisce spesso un ostacolo nella competizione internazionale di fronte a centri economici con capacità d’investimento infinitamente più elevate.
Le modalità per ovviare a questo gap sono infinite quanto l’inventiva imprenditoriale e non esiste una risposta valida per tutti i protagonisti.
Uno dei percorsi che vengono sponsorizzati maggiormente a livello Italiano ed Europeo, è quello dell’aggregazione: riunire e legare le reatà imprenditoriali minori, creando tessuti forti ma non rigidi, in grado di unire il meglio della piccola e grande dimensione aziendale.
Anche in questo insieme non esiste un’unica via obbligata, quanto piuttosto una serie di strumenti diversi con cui cercare di volta in volta il punto d’equilibrio tra legame e autonomia più adatto alla singola impresa, alla sua visione e al progetto che intende costruire.
Le reti di impresa e il loro elemento fondante, il contratto di rete, sono uno degli strumenti di aggregazione più discussi e sviluppati nel corso dell’ultimo decennio, che l’imprenditore deve conoscere almeno per poterne valutare l’utilità nella propria strategia di sviluppo.
Con il contratto di rete vengono definite le regole di una partnership tra imprese caratterizzata da una stabilità e pervasività
Ovviamente questi confini racchiudono un’area molto vasta ma in questo si vede uno dei tratti principali del contratto di rete: è uno strumento malleabile, che può essere adattato su misura alle concrete esigenze degli imprenditori firmatari.
La normativa riguardante il contratto è scarna, racchiusa essenzialmente nei commi 4-ter e seguenti dell’art. 3, Decreto-Legge n. 5/2019.
Per quanto la precisazione sembri ovvia, va chiarito innanzitutto che si tratta di un contratto:
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente,
Queste sono le parole della legge e rispecchiano evidentemente le ragioni, già anticipate nell’introduzione, che sospendono la spinta verso l’aggregazione: colmare il gap che la ridotta dimensione aziendale può provocare negli investimenti per la ricerca o nella sostenibilità della gestione.
Lo stesso vale per le modalità con cui gli scopi devono essere perseguiti. Con il contratto, le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a sviluppare una cooperazione in una delle seguenti direzioni:
Leggiamo ancora una volta delle formule generiche, che possono essere riempite con un’infinità di casi concreti secondo le esigenze delle aziende. Si va da una semplice collaborazione all’esercizio in comune di attività aziendali.
Quello che emerge tra le parole della legge è però l’importanza della predeterminazione. La collaborazione
“Come avverrà la collaborazione?” “Quali informazioni verranno scambiate, e in che modo?” A simili domande va data una risposta, e va data subito.
Il legislatore spinge verso l’efficienza. Per quanto leggera, una struttura che miri a competere a livello globale, investendo tempo e denaro in progetti di posizionamento comuni,
Sta alle parti, e ai professionisti che le assistono, definirle nella forma più adatta ai progetti seguiti
Il contratto di rete può limitarsi a definire con chiarezza le procedure per un’efficace collaborazione tra le imprese.
Tuttavia, dalla rete può nascere una struttura più solida, che -senza arrivare alla costituzione di una nuova società- si rifaccia a elementi del mondo societario. La legge permette alle imprese in rete di
Si parla di “rete-soggetto”, per indicare la rete d’imprese dotata di organi e strumenti consolidati, rispetto alla “rete-contratto” come rapporto che si limiti a disciplinare le regole per la cooperazione.
Si ribadisce che la scelta della forma migliore dipende dalle esigenze concrete e non può essere stabilità a priori per tutti. Infatti, limitandoci a cenni brevi e fondamentali sui profili più “formali”
Sempre in assoluta sintesi, si ricorda che il contratto di rete e le sue variazioni devono essere iscritte presso il Registro delle Imprese. La pubblicità diventa necessaria a tutela dei terzi e per evitare abusi, per esempio con riguardo ai profili riguardanti il lavoro dipendente, ai quali si accennerà più avanti.
Il contenuto del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, è invece legato a profili sostanziali e guida gli imprenditori a precisare elementi che andrebbero comunque chiariti in un rapporto chiaro e trasparente.
Oltre agli elementi identificativi delle parti e, se previsti, degli organi comuni, viene infatti richiesto di risolvere problemi estremamente concreti.
Le reti d’impresa sono strumenti, non soluzioni.
Il loro utilizzo ha un senso per l’imprenditore se inserite all’interno di una strategia , con una chiara visione di dove la rete dovrebbe condurre i partecipanti e di come dovrebbe supportarli lungo il percorso.
Per questo, viene richiesto che siano definiti e precisati fin dalla sottoscrizione del contratto di rete:
Ai partecipanti viene richiesta, in definitiva, assoluta chiarezza su ciò che vogliono costruire.
Specularmente, viene richiesto di definire
Anche in questo caso, le preoccupazioni del legislatore si uniscono all’interesse degli imprenditori. La rete d’impresa ha una direzione ma deve muoversi all’interno di un contesto economico che, per definizione, è in continua evoluzione.
Non è possibile che
Ai partecipanti viene quindi imposto di precisare in anticipo tutte le regole riguardanti la vita della rete, così da evitare incertezze e risolvere nel modo più rapido eventuali situazioni di stallo.
Tra i profili di specialità più dirompenti per le reti di impresa va ricordata la gestione dei rapporti di lavoro subordinato.
In via generale, l’ordinamento vede con sfiducia le possibili intromissioni nei rapporti tra datore e lavoratore
Nel distacco, un datore di lavoro
In caso di controlli o controversie, potrebbe essere discussa
Ma quando “il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…) l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete” (art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 276/20003), prevenendo rischi e contenziosi.
“Inoltre per le stesse imprese e’ ammessa la codatorialita’ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso” (ancora art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 276/20003)
La codatorialità è un istituto
Le regole vengono demandate allo stesso contratto di rete, che dovrà quindi definire il concreto svolgimento del rapporto e dell’utilizzo dei poteri tipici del datore.
Secondo l’interpretazione dell’Ispettorato, circolare n.7/2018, i lavoratori
Chi scrive ritiene peraltro che l’applicazione analogica della normativa sul distacco
In questo caso, ogni datori di lavoro “in congiunzione” è datore di lavoro a tutti gli effetti, formali e sostanziali, ed esiste una normativa di dettaglio ministeriale per chiarire le modalità di gestione dei necessari adempimenti.
Lo strumento è assolutamente eccezionale nel nostro panorama giuridico e riservato al mondo dell’agrucoltura (in particolare “alle imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da” uno stretto “vincolo di parentela o di affinità“, v. art. 31, co. 3-bis, d.lgs. 276/2003), per le peculiarità del settore.
Tuttavia, le reti di impresa permettono di estenderlo in parte oltre il panorama agricolo. Infatti, “l’assunzione congiunta (…) puo’ essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole” (co. 3-ter).
In questo caso, è chiarito espressamente che “I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge” derivanti dal rapporto.
Si deve almeno ricordare per cenni che, in questo momento, è prevista eccezionalmente una nuova causale di stipulazione del contratto di rete correlata ai devastanti influssi economici dell’epidemia COVID-19 e alle sue conseguenze sul tessuto imprenditoriale.
Fino al 31/12/2021, la rete può nascere anche “per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti” (art. 3, co. 4 sexies, D.L. 5/2009), con la possibilità di perseguire
Vengono previsti
Certamente la previsione costituisce un’opportunità ma, ancora una volta, si ricorda che il fondamento per una rete efficace non deriva dagli strumenti formali quanto dall’esistenza di un progetto e una visione strategica.
Il contratto di rete non è strettamente necessario per creare una rete di imprese
Ma per chi voglia inserirlo in un percorso di sviluppo meditato e voluto, il contratto di rete risulterà un mezzo centrale per gestire il consolidamento della struttura aziendale a fronte dei periodi critici e la sua espansione nel mercato.