Il bando ISI INAIL, già trattato in via generale a questa pagina, alla quale si rimanda per una breve introduzione, permette di finanziare anche progetti di bonifica in materia di amianto, compreso l’eventuale rifacimento della copertura sostituita.
L’importo erogabile è compreso tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 130.000,00 e consente il finanziamento delle spese ammissibili nella misura del 65%.
L’intervento finanziabile
È finanziabile la rimozione di
- componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile
- MCA (materiale contenente amianto) da mezzi di trasporto
- MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)
- piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto
- coperture in cemento-amianto
- altri manufatti contenenti amianto in matrica compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, ecc.)
La rimozione di coperture in cemento-amianto
- consente il finanziamento delle spese relative al rifacimento delle coperture e degli elementi accessori (lattonerie, canali di gronda, ancoraggi fissi), anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio
- non rende finanziabili
- le spese di rifacimento / consolidamento delle strutture di sostegno della copertura
- il rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
- i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici
- è finanziabile secondo le seguenti regole
- massimo € 60/mq, di cui massimo € 30/mq per i lavori di bonifica ed € 30/mq per i lavori di rifacimento
- se è presente anche una sottocopertura in MCA, ulteriori € 20/mq per i lavori di bonifica ed € 10/mq per il rifacimento, fino al limite complessivo di € 90/mq.
- le superfici computate per il rifacimento non possono eccedere quelle computate per la bonifica
Le spese tecniche finanziabili
Sono finanziabili le spese tecniche, che possono essere computate nel limite massimo del 10%.
Si considerano spese tecniche:
- la redazione di perizia asseverata
- la determinazione analitica dell’amianto da un laboratori qualificato
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa (certificazioni di prova, di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.)
- le denunce di messa in servizio di impianti
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.)
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte (ad eccezione di quanto necessario per la redazione e presentazione del piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto)
Non si considerano spese tecniche finanziabili quelle per assistenza nella compilazione della domanda di finanziamento.
Da ricordare
Sono finanziabili solo gli interventi che prevedano il trasporto e smaltimento del MCA in discarica autorizzata: sono esclusi
- il mero incapsulamento o confinamento
- lo smaltimento di MCA già rimossi
Gli interventi devono essere affidati a ditte qualificate per la rimozione e trasporto di MCA.
Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale si esercita la propria attività. Sono esclusi gli interventi su immobili di proprietà ma locati ad altra azienda.
La rimozione di copertura deve riguardare l’intero immobile. L’intervento parziale è ammesso solo in caso di parziale locazione dell’immobile, che non renderebbe finanziabile l’intera rimozione.
Se un richiedente esercita la propria attività in più edifici, è finanziabile la rimozione anche solo da uno o più di essi.
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