Passaggio generazionale dell’impresa e patto di famiglia

Marco Strada DiMarco Strada
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 32823/18 è entrata, in modo dirompente, nella materia del patto di famiglia , in particolare sulla disciplina delle imposte applicabili ai relativi passaggi di beni e denaro.

Per comprendere la portata della sentenza sono necessarie alcune premesse sul patto di famiglia e sulla sua funzione.

Il divieto di patti successori e i legittimari

Il nostro ordinamento tutela come valore fondamentale nelle successioni a causa di morte la libertà di ogni persona, fino all’ultimo momento, di decidere come e a chi verrà distribuito il suo lascito.

Nessuno può “impegnarsi” a lasciare somme di denaro, altri beni o diritti a ad altro soggetto per via testamentaria: un accordo che preveda simili obblighi non avrebbe valore e l’ “obbligato” manterrebbe piena facoltà di scegliere verso chi disporre.

I limiti alla libertà di decidere la propria successione derivano solo dalla legge, in particolare dall’esistenza dei “legittimari”. Si tratta di familiari particolarmente stretti (coniuge, figli, ascendenti) che l’ordinamento ritiene necessario tutelare anche contro la volontà del testatore, prevedendo il loro diritto di pretendere una “parte” del lascito, detta “quota di legittima”.

Tale quota non può essere lesa nemmeno dalle donazioni effettuate in vita: il legittimario che subisca una lesione della propria quota di legittima, potrà agire contro il donatario con azione di riduzione.

Il problema della continuità aziendale

I principi sopra accennati possono risultare problematici quando la successione abbia ad oggetto una realtà imprenditoriale.

Spesso, in questi casi, l’azienda risulta la parte principale del lascito e attribuirla a un solo beneficiario non consentirebbe di rispettare i diritti previsti dalle quote di legittima. Altrettanto spesso, lasciare una stessa azienda a più legittimari -i quali possono non avere tutti la stessa capacità imprenditoriale o risultare in conflitto tra loro fino al punto di rendere impossibile una collaborazione nella gestione dell’impresa- può condurre in breve tempo alla dissoluzione della realtà economica che il defunto ha costruito nel corso di una vita.

La questione non riguarda solo i rapporti familiari. L’impossibilità di garantire la continuità di una realtà aziendale consolidata può condurre a conseguenze dannose sul piano macroeconomico, non ultima la compromissione di posti di lavoro che in caso di assegnazione a un solo titolare -giudicato il più adatto dal defunto perché magari già in vita aveva collaborato con successo nella gestione dell’impresa- avrebbero potuto essere tutelati.

La necessità di risolvere il problema ha portato a varie risposte. Il trust (per il quale però non esiste ancora un’apposita normativa nel nostro ordinamento, con ogni evidente incertezza applicativa), l’impresa familiare (strumento evidentemente inadatto a realtà che abbiano una minima struttura o rilevanza economica) operazioni contrattuali o societarie più o meno elaborate (che a loro volta scontano il rischio, quando manchino interpretazioni giurisprudenziali consolidate, di essere poi travolte dai legittimari o dall’Agenzia delle Entrate) e, dal 2006, il patto di famiglia.

Il patto di famiglia.

Si tratta dell’unica risposta “ufficiale” al problema per il nostro ordinamento: uno strumento in deroga alla disciplina delle successioni, inserito agli articoli da 768-bis a 768-octies del Codice Civile.

Il patto di famiglia è concepito come un contratto tra il disponente e i suoi successori legittimari per consentire il trasferimento dell’azienda o di quote societarie, in tutto o in parte, a uno o più discendenti.

L’accordo, da stipulare con atto pubblico cui devono partecipare tutti i legittimari, prevede:

-da un lato, la donazione dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti scelti dal disponente;

-dall’altro, l’obbligo del beneficiario di pagare agli altri legittimari un importo corrispondente alla quota di legittima relativa ai beni ricevuti; tale quota può essere diminuita prevedendo l’assegnazione diretta di altri beni dal disponente ai legittimari, oppure può essere previsto che la liquidazione da parte del beneficiario avvenga, in tutto o in parte, in natura.

All’esito dell’accordo, i beni assegnati con il patto di famiglia non potranno essere aggrediti dai legittimari in una futura successione, mettendo “al riparo” l’azienda e garantendone la continuità in capo agli assegnatari.

Diventa “calcolato” anche il rischio che all’apertura della successione emerga l’esistenza di ulteriori legittimari: l’assegnazione rimarrà salva, purché venga attribuito anche a questi l’importo che sarebbe spettato loro se avessero partecipato al patto, aumentato degli interessi legali.

I profili fiscali (segue).

Il patto di famiglia è quindi uno strumento che, dal punto di vista civilistico, permette di anticipare gli effetti di una successione per “riordinare” i rapporti tra i familiari, limitare le controversie ereditarie e salvaguardare la continuità aziendale.

Nel pianificare i costi di un’operazione di passaggio generazionale e scegliere lo strumento da utilizzare, gli interessati dovranno evidentemente valutare anche il peso relativi oneri fiscali.

Proprio in questo ambito si inserisce la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32823/18. L’importanza della sentenza rende opportuno un apposito articolo, al quale si rimanda per approfondimento.

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