Codice della crisi d’impresa: da quando si applica?

Marco Strada DiMarco Strada
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Lo scorso 14 febbraio è stato pubblicato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo n. 14/2019.

Il codice, come già anticipato, non si limita a riformare la disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. Con l’obiettivo di anticipare l’individuazione della crisi e la sua soluzione, il decreto 14/19 interviene nella vita dell’impresa prevedendo nuove procedure di controllo, comunicazioni e responsabilità

È quindi condivisibile la scelta del legislatore di concedere un tempo adeguato agli operatori economici per adeguarsi alla riforma.

L’art. 389 del codice fissa l’entrata in vigore della maggior parte degli articoli a 18 mesi dalla data di pubblicazione e quindi al mese di agosto 2020.

In vigore da subito: gli obblighi dell’imprenditore.

Il rinvio al 2020 non vale per l’intero codice. L’art. 389 prevede che alcuni articoli entrino in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, quindi con il 16 marzo 2018.

Tra questi meritano di essere citati alcuni degli obblighi che più peseranno sull’imprenditore e sulle sue responsabilità, che si ricordano sinteticamente di seguito.

1) L’istituzione di un espresso obbligo dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione delle crisi, e di attivare immediatamente le procedure previste per superarle (art. 375).

2) La previsione, accanto al potere esclusivo degli amministratori delle S.R.L. nella gestione dell’impresa, di un rafforzamento della loro responsabilità per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Se l’amministratore non adempie ai suoi obblighi al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il danno presunto sarà pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica e quello in cui la causa si era verificata. Se le scritture contabili mancano o sono inattendibili, sarà pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (artt. 377 e 378).

3) L‘estensione dell’obbligo di nomina di un organismo di controllo o revisore dei conti alle S.R.L. che superino il limite di € 2 milioni di stato patrimoniale o di ricavi, oppure che impieghino in media oltre dieci dipendenti. In questo caso è però previsto un periodo di nove mesi per l’adeguamento di chi, al momento dell’entrata in vigore, abbia superato questi limiti nei due esercizi precedenti: si arriva quindi al 16 dicembre 2019 (art. 379).

Altre previsioni in vigore da marzo

Accanto agli obblighi principali sopra ricordati, viene anticipata l’entrata in vigore degli articoli riguardanti:

-competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per la crisi delle imprese in amministrazione straordinaria o i gruppi di imprese di grandi dimensioni (artt. 27 co. 1 e 350);

-albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori (artt. 356 e 357);

-area web riservata per l’esecuzione di notifiche quando non sia possibile effettuarle a mezzo pec (art. 359);

-invio, su richiesta del debitore o del tribunale, di una comunicazione riepilogativa di tutti i crediti vantati da INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate (art. 363, 364);

-revisione dell’art. 147 T.U. spese di giustizia sulle spese di giudizio in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o fallimento (art. 366);

-revisione della disciplina sull’acquisto di immobili da costruire (artt. 385-388).

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