Il nuovo codice della crisi d’impresa

Marco Strada DiMarco Strada
Per discutere il contenuto dell'articolo e richiedere chiarimenti è possibile lasciare un commento a fondo pagina. Per assistenza e consulenza professionale specifica è possibile scrivere all'indirizzo e-mail info@marcostrada.it o contattare gli altri recapiti dello Studio

Si attende in questi giorni la pubblicazione del nuovo “codice della crisi d’impresa”, che sostituirà la “storica” legge fallimentare del 1942.

Chiunque operi nel mondo d’impresa conosce i danni provocati dall’insolvenza di un debitore. Il recupero dei crediti, quando la situazione è già compromessa, diventa spesso impossibile: questo può determinare un drammatico effetti “a catena”, con impossibilità del creditore insoddisfatto a onorare i debiti verso i propri fornitori.

La sola procedura di fallimento, che con il nuovo codice diventa “liquidazione giudiziale”, non è sufficiente a tutelare i creditori. E tra i creditori insoddisfatti sono compresi erario ed enti previdenziali. La proliferazione di crediti insoddisfatti determina danni per l’intero sistema economico nazionale.

La riforma, per tentare una soluzione del problema, ha scelto una doppia strada: maggiore attenzione alle soluzioni stragiudiziali per risolvere la crisi ed evitare il dissesto e maggiori controlli sulla solidità delle imprese.

Tra le modifiche, spicca per importanza quella secondo cui e società di capitali saranno obbligate a nominare un organo di controllo o un revisore, con le necessarie modifiche agli statuti, quando venga superata, nei due esercizi precedenti, una delle seguenti soglie.

1-Totale dello stato patrimoniale: due milioni di euro.

2-Ricavi delle vendite e delle prestazioni: due milioni di euro.

3-Dieci dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Gli organi di controllo saranno obbligati a effettuare segnalazioni al superamento di “indici di crisi” sintomatici di una possibile crisi aziendali, innanzitutto agli amministratori e successivamente ad appositi organismi di composizione delle crisi presso le camere di commercio, al fin di iniziare in tempo utile una procedura che consenta di evitare il dissesto aziendale.

Vengono inoltre confermate e ampliate le procedure di “mini-fallimento”, che permettono al privato o imprenditore sotto la soglia di fallimento e che non può fare fronte ai debiti maturati di azzerare la propria posizione debitoria e “ricominciare” senza la prospettiva che ogni iniziativa economica verrebbe compromessa da procedure esecutive per i crediti già maturati.

VALUTAZIONE DEGLI UTENTI
[Voti: 0    Media Voto: 0/5]