Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “CuraItalia” interviene ad ampio raggio con l’obiettivo di frenare le conseguenze disastrose:
- dell’emergenza COVID-19
- e della conseguente paralisi del sistema economico Italiano.
Tra le “Misure a sostegno del lavoro”, il legislatore provvede innanzitutto a estendere il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, intervenendo su
- cassa integrazione
- fondo di integrazione salariale
Per comprendere la misura, è opportuno innanzitutto ricordare i principi fondamentali sul funzionamento di questi istituti.
Gli ammortizzatori sociali: panoramica generale
La funzione
Quando, per cause esterne e temporanee, l’attività lavorativa diventa impossibile o inutile, in linea di principio gli effetti si ripercuoterebbero sul rapporto di lavoro, oscillando tra due estremi
- consentire al datore di lavoro di sospendere o interrompere la prestazione lavorativa
- rifiutando il lavoro dei propri dipendenti
- e rifiutando specularmente il pagamento della retribuzione,
- con grave danno per il lavoratore
- obbligare il datore di lavoro a mantenere in servizio i propri dipendenti
- retribuendo il loro lavoro potenziale anche se inutilizzabile per l’azienda
- con grave danno per la struttura imprenditoriale
Lo Stato mette a disposizione delle risorse per “ammortizzare” gli effetti dei momenti critici e raggiungere un punto di equilibrio, almeno temporaneo
- consentendo al datore di lavoro la sospensione, totale o parziale
- del rapporto di lavoro
- e della retribuzione
- corrispondendo al lavoratore un’indennità
- sostitutiva della retribuzione non percepita
- e pari all’80% della retribuzione non percepita, all’interno dei massimali di legge
- imponendo al datore un contributo per il finanziamento dell’ammortizzatore
- ordinario, per tutti i datori di lavoro che possono applicare l’ammortizzatore
- aggiuntivo, per il datore che ne faccia effettivamente richiesta
E’ importante sottolineare che la normativa prevede dei limiti di utilizzo massimo degli ammortizzatori sociali, diversi a seconda dello strumento utilizzato, per ogni unità produttiva.
La cassa integrazione ordinaria (cenni)
A chi è rivolta (art. 10 D.Lgs. 148/15)
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita’ lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita’ trasformazione, di manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all’armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta’ pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l’attivita’ di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attivita’ di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita’ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita’ di escavazione
Quali eventi copre (art. 11 D.Lgs. 148/15 )
- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.
La cassa integrazione straordinaria (cenni)
A chi è rivolta (art. 20 D.Lgs. 148/15)
Se, nel semestre precedente la domanda, hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti
- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attivita’ dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita’ in dipendenza di situazioni di difficolta’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attivita’ in conseguenza della riduzione delle attivita’ dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza
Se nel semestre precedente la domanda, hanno occupato mediamente più di cinquanta dipendenti
- a) imprese esercenti attivita’ commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
A prescindere dal numero dei dipendenti
- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonche’ imprese del sistema aereoportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
Quali eventi copre (art. 21 D.Lgs. 148/15)
- Riorganizzazione aziendale
- Crisi aziendale
- Contratto di solidarietà: si tratta di un accordo sulla base del quale
- i lavoratori accettano di ridurre (senza azzerare) il proprio orario di lavoro
- ricevendo l’indennità di integrazione salariale per le ore non lavorate
- per salvaguardare posti di lavoro che altrimenti risulterebbero messi a rischio
Il fondo di integrazione salariale (cenni)
Non tutte le imprese possono applicare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Il legislatore ha cercato di coprire gli spazi privi di tutela promuovendo l’istituzione di fondi bilaterali nei diversi settori produttivi da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Per i casi residuali nei quali manchi la copertura di un fondo bilaterale, è previsto il fondo di integrazione salariale.
Le prestazioni del fondo sono
- assegno di solidarietà
- per tutti i datori di lavoro
- a fronte di accordi collettivi che prevedano
- riduzioni di orario
- per tutelare il numero di posti di lavoro
- assegno ordinario
- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario
- per
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, i
- escluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
La cassa integrazione in deroga (cenni)
La CIG in deroga viene concessa dalle Regioni,
- nel limite di risorse stanziate a livello centrale o con risorse proprie
- sulla base di discipline transitorie, variate o prorogate di anno in anno
- a seguito di specifici accordi.
Il trattamento ordinario nel decreto CuraItalia
La misura
Il D.L. 18/2020 prevede innanzitutto, per l’intero territorio nazionale, l’utilizzo della causale “emergenza COVID-19” per richiedere concessione di
- cassa integrazione ordinaria
- assegno ordinario corrisposto dal FIS
- viene prevista la stessa disciplina per i fondi bilaterali
L’ammortizzatore può essere concesso per una durata massima di nove settimane
- dal 23 febbraio 2020
- al mese di agosto 2020 compreso
Il periodo non viene conteggiato nei termini previsti dalla disciplina in materia di integrazioni salariali. In particolare non rileva per i limiti di durata previsti dal D.Lgs. n. 148/15:
- art. 4: durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari complessivamente autorizzabili in ciascuna unità produttiva nel corso di un quinquennio
- art 12 e art. 29, co. 3: durata massima dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
Il datore viene esentato dalla contribuzione addizionale normalmente prevista per l’integrazione.
Altri ampliamenti per l’assegno ordinario
Non si applica il tetto massimo alle prestazioni del FIS, normalmente pari a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (D.Lgs. n. 148/15, art. 29, co. 4)
Per il 2020, l’assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo di 15).
Procedura
A differenza delle altre causali per la concessione dei predetti ammortizzatori
- non si applicano
- la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista per la Cassa integrazione ordinaria
- i termini ( entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione) previsti per la domanda di concessione assegno ordinario
- resta fermo quanto previsto su informazione, consultazione ed esame congiunto con la rappresentanze sindacali
- vanno svolte
- anche in via telematica
- entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
- la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell’attività
I lavoratori coinvolti
- non devono avere necessariamente anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni
- ma devono risultare alle dipendenze dei datori almeno dal 23 febbraio 2020.
Limite massimo di spesa
Con il D.L. 18/2020 viene stanziato un limite massimo di spesa di € 1.347,2 milioni per il 2020. Al raggiungimento del limite, non verranno prese in considerazione ulteriori domande.
il passaggio dai trattamenti straordinari
Viene previsto che possano presentare domanda
- di trattamento ordinario anche le aziende che, al 23/02/2020, avevano in corso un trattamento CIGS
- di assegno ordinario anche le aziende che, al 23/02/2020, avevano in corso un assegno di solidarietà
Con la concessione dell’integrazione prevista dal D.L. 18/2020
- il trattamento già in corso viene sostituito e sospeso
- si applica la disciplina di favore sopra descritta,
- anche con riguardo all’irrilevanza della misura nel conteggiare i periodi massimi di integrazione salariale
La cassa integrazione in deroga nel decreto CuraItalia
Il decreto amplia a tutti i datori di lavoro , a prescindere da settore o numero di dipendenti, l’applicazione della cassa integrazione in deroga
- la misura resta residuale: non devono essere applicabili altri ammortizzatori per la riduzione o sospensione del lavoro
- rimangono esclusi solo i datori di lavoro domestico
- si applica ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020
- per i dipendenti sono previste contribuzione figurativa e oneri accessori
L’integrazione è prevista
- per la durata della sospensione del rapporto
- non oltre nove settimane
Per il settore agricolo, il trattamento è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola
E’ necessario un previo accordo con le organizzazioni sindacali
- può essere concluso anche in via telematica
- l’accordo non è necessario per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti
L’integrazione può essere concessa dalle Regioni
- nel limite delle risorse disponibili (seguirà decreto per la ripartizione)
- le richieste saranno istruite dalle Regioni in ordine di presentazione, i decreti ti accoglimento andranno trasmessi all’INPS entro 48 ore dall’adozione
- particolarmente importante
- ad oggi è stanziato un limite massimo di € 3.293,2 milioni di € per l’anno 2020
- successivamente all’esaurimento, non potranno essere emesse ulteriori concessioni
AGGIORNAMENTO: Per le regole applicabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia si rimanda a questo articolo.
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