L’obbligo assicurativo INAIL e il danno differenziale

Marco Strada DiMarco Strada
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L’ordinamento Italiano dedica particolare attenzione e diversi strumenti alla protezione del lavoratore e della sua salute. Accanto a una dettagliata regolamentazione antinfortunistica e alle sanzioni per le violazioni, esistono ad esempio l’obbligo di fornire al lavoratore un’adeguata formazione, aggiornata periodicamente, e quello di assicurarlo contro le conseguenze degli infortuni che dovessero comunque verificarsi.

La legge di bilancio 2019, L. 145/2018, incide sull’obbligo assicurativo INAIL, in particolare sul risarcimento del danno dovuto al dipendente che subisca un infortunio sul lavoro. Per comprendere l’intervento (e le critiche che gli sono state rivolte), è però necessario accennare, almeno in sintesi, ai fondamenti dell’obbligo assicurativo e dei rapporti tra INAIL, datore e lavoratore al momento del risarcimento.

L’obbligo assicurativo.

Gli obblighi assicurativi vengono normalmente previsti nei casi in cui un’attività ha dimostrato di essere particolarmente pericolosa, tale da generare danni gravi e frequenti. Spesso, paradossalmente, si tratta di attività che la persona comune percepisce come “normali”, sostanzialmente prive di rischi. Un caso tipico è la guida di autoveicoli o motoveicoli. Altro esempio è la possibilità di infortuni sul luogo di lavoro.

In mancanza di un obbligo assicurativo, ogni persona sarebbe libera di scegliere se assicurarsi o esporsi al rischio di rispondere con il proprio patrimonio per i danni causati dal proprio comportamento (anche una minimale distrazione, senza profili di particolare colpa). In linea teorica, il danneggiato sarebbe comunque tutelato.

Tuttavia, nella pratica, spesso accade che il responsabile di un danno non abbia i mezzi economici per risarcirlo. Il danneggiato, dopo aver sostenuto i costi di un giudizio e pur essendo vittorioso, subisce quindi il rischio di non poter recuperare dall’avversario quanto dovutogli. Le conseguenze diventano drammatiche nei casi di danni alla salute della persona che rendano la vittima invalida, compromettendo del tutto o in parte la sua capacità di produrre reddito.

La soluzione dell’Ordinamento, come anticipato, è la previsione di un obbligo assicurativo generalizzato e protetto da sanzioni per chiunque ponga in essere l’attività “pericolosa”. L’assicurazione obbligatoria, pur essendo spesso percepita come uno sgradito “costo” e una tutela principalmente per il danneggiato (che in questi casi ha normalmente il diritto di essere indennizzato direttamente dalla compagnia assicurativa) in realtà tutela anche l’obbligato che, al verificarsi di un incidente, sarà protetto attraverso la propria assicurazione e non dovrà rispondere di tutte le conseguenze con il proprio patrimonio.

Esonero e limiti

Nel nostro sistema, all’obbligo del datore di lavoro di assicurare i dipendenti attraverso l’INAIL consegue il suo esonero dalla responsabilità civile per le conseguenze degli infortuni sul lavoro.

L’esonero non è assoluto. Quando vengono rilevate delle responsabilità penali del datore, ad esempio per violazione della normativa antinfortunistica, lo schermo dell’INAIL viene meno e il datore è esposto sia alle pretese del lavoratore che a quelle dell’ente.

In questi casi l’ente indennizzerà comunque il lavoratore ma avrà diritto di regresso verso il datore di lavoro per quanto pagato. L’INAIL, pertanto, si limita ad anticipare al lavoratore quello che il dipendente potrebbe chiedere al datore di lavoro: i diritti del lavoratore vengono quindi trasferiti all’INAIL (c.d. “surroga”) e l’ente cercherà di recuperare la spesa agendo verso il datore, sostenendo i costi e rischi del giudizio.

Indennizzo INAIL e risarcimento del danno: i rapporti tra le parti.

Va però ricordato il rapporto tra lavoratore e INAIL ha natura assicurativa. L’ente non “risarcisce” il lavoratore, tutelandolo da ogni conseguenza dannosa derivante dal sinistro, ma lo “indennizza” pagando un importo per le sole voci previste dalla normativa INAIL e secondo le sue regole. Può quindi accadere che una parte del danno rimanga scoperta dall’indennizzo INAIL pur essendo “danno risarcibile” secondo il nostro ordinamento.

Da qui, il concetto di “danno differenziale“: il lavoratore potrà ottenere dal datore di lavoro il risarcimento di quanto non gli sia stato già corrisposto dall’INAIL. Si tratta di un meccanismo fondamentale per evitare che un obbligo assicurativo a tutela del lavoratore si trasformi in un mezzo per limitarne i diritti.

Si affiancano quindi due fronti opposti al datore: il diritto dell’assicurazione al regresso per quanto anticipato e quello del lavoratore a ottenere il danno differenziale. La convivenza tra questi istituti, tuttavia, non è semplice e la Legge n. 145 del 2018 rischia di creare nuovi problemi interpretativi in un panorama che, negli anni, aveva trovato un suo consolidamento. Per un approfondimento specifico sul problema, si rimanda a questa pagina.

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