Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020, applicabile dal 4 aprile, ha prorogato fino al 13 aprile le misure previste dai D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, eliminando i margini previsti per l’attività sportiva.
Appare utile un breve riepilogo sulle principali limitazioni imposte dai vigenti decreti per contenere l’epidemia.
In generale
Le regole
Ogni persona è obbligata a evitare qualsiasi spostamento nel territorio dello Stato, salvo ricorrano
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- o motivi di salute
Questo principio non è cambiato fin dall’inizio dell’emergenza.
Gli unici interventi di contorno degni di nota sono stati
- l’ammissione di sport e attività motorie svolte all’aperto, con un passaggio inserito dal DPCM del 9 marzo e soppresso dal DPCM del 1 aprile.
- l’eliminazione dell’iniziale possibilità di rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione da un diverso Comune (questo non dovrebbe impedire il rientro a seguito di spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute)
Interpretazioni e contrasti
Tutto il successivo rincorrersi di notizie su:
- possibilità o meno di compiere passeggiate
- limiti massimi per i “runners“
- necessità degli animali domestici
- numero di persone che può recarsi a fare la spesa per ogni nucleo familiare
- autocertificazioni e loro riformulazione
e simili altre questioni di dettaglio, non dipende da modifiche alla regola principale.
Molti dubbi sul punto derivano, invece
- dal continuo susseguirsi di faq e chiarimenti
- e dall’intervento di regole locali più restrittive
Si ricorda, in sintesi:
- che i chiarimenti e le circolari interne, anche quando provengono da fonti ufficiali, non possono incidere sui divieti posti dai DPCM, allargandoli o restringendoli; restano semplici opinioni che potrebbero essere disattese in un eventuale giudizio
- che eventuali misure più restrittive da parte delle Regioni possono essere adottate solo entro determinati limiti, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sul rispettivo territorio e fino all’intervento di nuovi DPCM (a maggior ragione, i sindaci non possono adottare ordinanze in contrasto con le misure Statali)
Per le attività economiche
Alcune regole generali
Tutte le attività economiche non sospese devono rispettare il Protocollo del 14/03/2020 originariamente previsto per le attività produttive.
Pur in mancanza di precisazioni sul punto, si ritiene che debba poter proseguire l’attività direzionale e contabile anche per le attività sospese.
Attività commerciali al dettaglio: sospese
Il DPCM 11/03/20 prevede una serie di eccezioni. In estrema sintesi, possono proseguire le seguenti attività:
- vendita di generi alimentari
- edicole
- tabaccai
- farmacie e parafarmacie
- elettronica, informatica, elettrodomestici, ottica e fotografia
- carburante e combustibile
- articoli igienico-sanitari
- ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, illuminazione
- articoli medicali e ortopedici
- animali domestici
- profumeria, prodotti per la toeletta e per l’igiene
Rimane possibile l’attività di commercio al dettaglio sviluppata a distanza: via internet, via televisione o per mezzo di distributori automatici, per corrispondenza, radio, telefono.
Servizi di ristorazione: sospesi
Eccezioni
- mense e catering continuativo, purché sia rispettata la distanza interpersonale di un metro
- consegna a domicilio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto
- esercizi situati in ospedali o in aree di servizio e rifornimento, stazioni ferroviarie, aeroportuali e lacustri
Servizi alla persona: sospesi
Sospesi, tra l’altro, parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Eccezioni
- Lavanderia, pulitura, tintoria
- Pompe funebri e attività connesse
Servizi garantiti
- banche e servizi finanziari
- servizi assicurativi
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
Serve comunque il rispetto delle norme igienico-sanitarie
Altre attività sospese del settore terziario
Sono sospesi, tra l’altro
- musei, istituti e luoghi di cultura
- servizi educativi e attività didattiche, frequenza delle attività scolastiche e di formazione, salva la possibilità di formazione a distanza
- cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e luoghi assimilati
- palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (salve prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza)
- centri culturali, sociali o ricreativi
Il DPCM 1/4/2020 ha inoltre sospeso la possibilità di utilizzo di impianti sportivi anche per l’allenamento degli atleti professionisti.
Attività produttive: sospese
Possono rimanere attive, previa comunicazione al Prefetto e salve le sue valutazioni, le attività
- funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate all’allegato 1 al DPCM (e delle sue successive sostituzioni), dei servizi di pubblica utilità o dei servizi essenziali
- degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti
- dell’industria dell’aerospazio e della difesa
- di rilevanza strategica per l’economia nazionale
Restano consentite le attività
- di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
- di produzione di prodotti agricoli e alimentari
- funzionali a fronteggiare l’emergenza
Studi professionali
L’attività prosegue senza sospensioni
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3 Commenti finora
PAOLO POLITOPubblicato il6:31 am - Apr 4, 2020
Egregio Avvocato, considerate le restrizioni Covid, vorrei chiederLe:
1) può esercitare l’attività il pasticcere iscritto con i seguenti codici Ateco: 10.71.20 e 47.24.20? mi riferisco alla vendita al banco di prodotti freschi – le classiche torte e i dolci singoli – confezionati al momento e venduti senza somministrazione;
2) è consentita, nei supermercati e affini (ateco 47.11) la vendita di prodotti freschi (torte e dolciumi) prodotti da laboratori artigianali terzi?
Marco StradaPubblicato il10:25 am - Apr 5, 2020
Buongiorno.
La normativa emergenziale è purtroppo incerta e porta con sé una serie di dubbi interpretativi che ritengo saranno risolti solo dalla Cassazione a distanza di anni. Questo rende impossibile una risposta “certa” e comporta un margine di rischio per tutte le attività che non siano ammesse in modo evidente.
Possiamo comunque motivare una soluzione ragionata.
In questa fattispecie, ritengo che non vada attribuita rilevanza primaria ai codici ATECO.
Il DPCM 11 marzo 2020, art. 1, co. 1:
–sospende (num. 1) “le attività commerciali al dettaglio, fatta” espressa “eccezione“, tra l’altro, “per le attività di vendita di generi alimentari”
–sospende (num 2) “le attività dei servizi di ristorazione“, fra cui ricomprende espressamente “le pasticcerie“.
Ritengo che il riferimento letterale alle pasticcerie presente al num. 2):
-non sia sufficiente a fondare un divieto di apertura al pubblico per ogni genere di pasticceria;
-vada interpretato in connessione con il riferimento alla ristorazione, seppur intesa in senso lato come ogni genere di somministrazione di alimenti e bevande;
-sia stato inserito (in modo probabilmente infelice) avendo come riferimento uno specifico tipo di pasticceria, quello di “bar-pasticceria” nel quale la consumazione avviene sul posto e al tavolo.
Ritengo che la regola espressa al num. 1) consenta invece l’attività di esercizi che:
– seppur denominabili “pasticceria”;
– effettuino, almeno per la durata dei divieti, solo attività di vendita di generi alimentari, tra cui ovviamente devono considerarsi compresi anche gli articoli di pasticceria.
Va inoltre considerato il versante delle attività “produttive”, in relazione ai profili “artigianali” dell’attività di pasticceria, con applicazione del DPCM 22 marzo.
Anche in questo caso, il testo normativo (art. 1, co. 1, lett. f) prescinde dal riferimento ai codici ATECO, chiarendo che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna“, tra l’altro “di prodotti agricoli e alimentari“.
A maggior ragione, ritengo che nulla ostacoli le cessioni a supermercati e affini per la successiva rivendita al pubblico.
In conclusione, ritengo che la risposta più conforme a diritto per entrambi i quesiti sia quella positiva.
Consiglio comunque di adottare ogni cautela per provare che l’attività svolta dalla pasticceria verso il pubblico sia solo quella di vendita, con maggiore prudenza rispetto ai confini tra somministrazione e cessione tracciati recentemente dalle sentenze in materia.
Per esempio, segnalando anche con cartelli che non è permessa nessuna forma di consumo sul posto e consegnando solo prodotti previo impacchettamento.
Cordiali saluti.
Marco Strada.
Marco StradaPubblicato il6:26 am - Apr 7, 2020
Segnalo che l’interpretazione di cui alla precedente risposta appare confermata dall’ordinanza 02/04/2020 del Ministero della salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06/04/2020.
Il Ministero estende espressamente, per la sola Emilia Romagna, la sospensione prevista per le attività di ristorazione anche “a tutte le attivita’ che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio)“, imponendo anche per queste “il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.”
La necessità di un’espressa estensione per l’Emilia Romagna, conferma che nel resto d’italia la vendita di prodotti alimentari da parte di pasticcerie e analoghi esercizi, senza attività di ristorazione, deve ritenersi consentita.