Riassunzione con rito agrario e tentativo di conciliazione obbligatorio

Marco Strada DiMarco Strada
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Estratto e riassunto del commento alla sentenza n. 407 del 30 marzo 2018 del Tribunale di Udine, Sezione specializzata agraria, pubblicato sulla rivista Il Foro Friulano, 2019, 02, pagine 40 e seguenti. Alla stessa sentenza è anche dedicato il contributo “Affitto o comodato: dirimente la causa del contratto.

La vicenda processuale

Un Comune Friulano agiva contro un imprenditore agricolo

  • affermando di avergli concesso in comodato alcuni fondi rustici
  • e chiedendone la restituzione

L’imprenditore resisteva, affermando che i rapporti tra le parti avevano natura di affitto agrario.

La causa veniva inizialmente incardinata dal Comune

  • con rito locatizio
  • dinanzi alla sezione civile del Tribunale di Udine.

Il Tribunale

  • dichiarava la propria incompetenza per materia
  • e assegnava termine per la riassunzione del processo avanti alla sezione specializzata in materia agraria.

A seguito della riassunzione dinanzi alla sezione specializzata, l’imprenditore eccepiva l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di contratti agrari previsto dall’art. 46 della legge 203 del 1982.

In rito, il Collegio ha ritenuto infondata l’eccepita improcedibilità.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio

Ricordiamo che

  • le controversie in materia di contratti agrari devono essere precedute da un previo tentativo di conciliazione. Tale onere è disciplinato dall’art. 11 D.Lgs. n. 150/2011, che riprende senza variazioni sostanziali il procedimento precedentemente previsto dall’art. 46 L. n. 203/1988.
  • la procedura prevista ora dal D.Lgs. n. 150/2011 diverge da quella disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria
    • il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione
      • non ha quale effetto una “improcedibilità” assimilabile a quella prevista dal D.Lgs. n. 28/2010
      • ma la radicale “improponibilità” della domanda in materia di contratti agrari, con conseguente rigetto della domanda “in rito” senza assegnazione di termini per sanare l’inadempimento in corso di causa.

No al doppio scoglio procedurale

Prevedibilmente

  • ove l’attore incardini una controversia dinanzi alla sezione civile assumendo che la stessa non attenga alla materia dei contratti agrari,
  • allo stesso modo, ritenga l’onere di previo esperimento del tentativo di conciliazione non necessario e non vi adempia.

Il dubbio affrontato dal Tribunale, in questo caso, riguarda il destino del procedimento già “fermato” a causa dell’incompetenza per materia. Va nuovamente bloccato, dichiarandolo improponibile per il mancato svolgimento del tentativo di conciliazione?

La giurisprudenza è divisa ma, secondo l’opinione dominante,

  • se
    • il giudizio è stato inizialmente incardinato presso la sezione civile
    • il Tribunale dichiara incompetenza per materia
    • e l’attore riassume il procedimento dinanzi alla sezione agraria
  • il tentativo di conciliazione, pur obbligatorio per legge, non costituisce più causa d’improponibilità.

Incompetenza e improponibilità

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 19056/2003, in questa situazione

  • l’attore ha inizialmente proposto
    • una domanda innanzi a un “giudice incompetente
    • ma non una domanda “improponibile
      • per la proposizione di domande, anche se relative a controversie agrarie, innanzi al tribunale ordinario, non è necessario l’esperimento del previo tentativo di conciliazione.
  • e la riassunzione della causa a seguito della dichiarazione d’incompetenza
    • non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale
    • ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiarato incompetente”.
  • al momento della riassunzione, non sarebbe più consentita una valutazione di proponibilità della domanda
    • Il tribunale (in analogia con quanto previsto per giurisdizione e competenza), deve accertare la proponibilità con esclusivo riguardo alla “legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda” (arg. Ex art. 5, c.p.c.).

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