COVID-19: le nuove sanzioni

Marco Strada DiMarco Strada
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Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha rivisto completamente l’impianto delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni emergenziali.

Di seguito, un elenco delle conseguenze oggi applicabili per la violazione dei divieti.

Dall’art. 650 c.p. alla sanzione amministrativa pecuniaria

L’art. 650 c.p. come sanzione residuale

Inizialmente, la tutela degli ordini e limitazioni contenute nel DPCM era lasciata all’art. 650 c.p., secondo cui “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito

  • se il fatto non costituisce un più grave reato,
  • con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

Probabilmente, in una prima fase, era stato sottovalutato il numero di violazioni (decine di migliaia) che sarebbero state constatate nei giorni successivi.

Prima dell’emanazione del DL 19/2020

  • le conseguenze della violazione non erano sufficienti a suscitare timore
    • considerata anche la possibilità di avvalersi dell’oblazione
  • era irrealistico pensare che le Procure avrebbero potuto gestire il numero di procedimenti penali conseguenti
    • con violazioni che prevedibilmente sarebbero rimaste senza conseguenza

La sanzione amministrativa pecuniaria

L’art. 4 D.L. 19/2020 ha quindi previsto

  • al posto delle “sanzioni contravvenzionali previste
    • dall’art. 650 c.p.
    • o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità
  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    • da euro 400
    • a euro 3.000
      • massimo raddoppiato in caso di reiterata violazione
  • con specifico aggravamento fino a un terzo se la violazione viene accertata verso chi stava utilizzando un veicolo

Le violazioni già commesse

L’art. 4, co. 7, prevede che le nuove sanzioni amministrative sostitutive di norme penali si applichino retroattivamente.

In questo caso però la sanzione sarà pari alla metà del minimo, e quindi di € 200,00.

La sospensione dell’attività

Fino al 25 marzo

Il sistema dei DPCM 08/03/20 e 09/03/20 prevedeva la sospensione dell’attività solo per specifiche violazioni. Si rimanda al precedente articolo sul punto.

Con l’intervento dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020, che non facevano cenno alla sospensione dell’attività, doveva -a rigore- ritenersi applicabile solo l’art. 650 c.p.

Il DL 19/2020

  • ripropone
    • in aggiunta alla sanzione pecuniaria
    • la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’esercizio o dell’attività
      • da 5 a 30 giorni
      • applicati nel massimo in caso di reiterate violazioni
  • la estende in via generale a tutte le violazioni delle disposizioni riguardanti
    • cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
    • eventi e competizioni sportive, palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, o modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
    • servizi educativi, attività didattiche, istituzioni di formazioni superiore e in generale attività formative anche professionali
    • attivita’ commerciali di vendita al dettaglio
    • attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti
    • altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo
    • fiere e mercati

La sospensione provvisoria

Può essere prevista

  • all’atto dell’accertamento della violazione
  • per impedirne la
    • prosecuzione
    • o reiterazione
  • per un massimo di 5 giorni

Il periodo di sospensione provvisoria verrà scomputato dalla sospensione definitiva irrogata.

La violazione della quarantena per chi è positivo

La nuova pena

Per chi viola il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus“, viene ora richiamato e riscritto il risalente art. 260 R.D. n. 1265/34.

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo:

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire
l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’
punito

  • con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi
  • e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o
un’arte sanitaria la pena e’ aumentata.

Epidemia e avvelenamento colposi

La pena sopra descritta è residuale e si applica “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato“.

Stupisce il riferimento all’art. 452 cp, riferito ai casi in cui, per colpa , taluno

  • causa un’epidemia
  • avveleni acque o generi alimentari

L’articolo prevede una pena particolarmente grave, fino a 12 anni di reclusione se dal reato deriva la morte di più persone.

Il riferimento conduce a ritenere che il legislatore

  • sia conscio di quanto sia remota la possibilità di affermare una simile responsabilità, di fronte a un’epidemia già in corso e conclamata
  • non voglia prendersi la responsabilità di ricollegare espressamente conseguenze tanto gravi alla violazione della quarantena,
    • lasciando questo compito ai giudici
    • e “avvertendo” i destinatari della misura che, dal punto di vista teorico “potrebbe applicarsi” anche il predetto articolo

La quarantena precauzionale

Chi scrive evidenzia che la pena aggravata prevista dal D.L. 19/2020 è espressamente riferita alla quarantena per chi sia risultato positivo al virus.

L’aggravamento non può quindi applicarsi a chi viola la “quarantena precauzionale” disposta per “i soggetti

  • che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
  • o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano“.
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4 Commenti finora

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EugeniaPubblicato il2:56 pm - Mar 30, 2020

Buongiorno, visto che l’ignoranza della legge non discolpa e visto che gli spostamenti sono limitati (e vietati), in che modo un cittadino comune dovrebbe prendere nota delle leggi, provvedimenti e divieti in vigore? Ogni cittadino è obbligato ad avere una connessione internet? Dove trovo tutte le ordinanze sindacali, provinciali, regionali in vigore. Come faccio assicurami della loro legittimità e se sono effettivamente state approvate dal governo? Grazie.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il4:27 pm - Mar 30, 2020

    Buonasera.
    La Sua domanda, purtroppo, è pienamente giustificata.

    Dal punto di vista giuridico, dovrei rispondere che l’unico modo è consultare quotidianamente -via internet- i siti:
    -della Gazzetta Ufficiale per i provvedimenti Nazionali;
    -del B.U.R. per i provvedimenti Regionali;
    -dell’Albo Pretorio per i provvedimenti Comunali.

    Dal punto di vista umano-sociale concordo sul fatto che, per il singolo cittadino, ormai il quadro delle regole vigenti in un certo momento è sostanzialmente impossibile da comprendere.
    Non solo le fonti da consultare sono troppe e cambiano troppo velocemente; a complicare il sistema si aggiungono:
    – conferenze stampa precedenti (a volte di giorni) alla pubblicazione dei nuovi decreti, nelle quali il contenuto degli interventi viene presentato come se fosse già in vigore;
    – talvolta, testi normativi con significati diversi rispetto a quelli presentati nelle conferenze o pubblicizzati dai media.
    Nei miei articoli ho spesso esposto le mie perplessità sulla gestione “giuridica” dell’emergenza. Dobbiamo comunque tutti riconoscere che la situazione è assolutamente straordinaria e, purtroppo, non può essere pretesa perfezione stilistica.

    In questo contesto, salve le possibili impugnazioni di eventuali sanzioni, posso consigliare:
    -a TUTTI di non attribuire assoluta certezza alle interpretazioni dei media;
    -ai PRIVATI di rimanere in casa salve reali ragioni di lavoro, salute o necessità (una regola sempre valida fin dai primi decreti);
    -alle IMPRESE un confronto quotidiano con i professionisti di fiducia, per evitare tanto errori e sanzioni quanto chiusure non necessarie e conseguenti ulteriori danni economici.

    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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GiancarloPubblicato il12:31 pm - Apr 18, 2020

Buongiorno, abito in provincia di Milano e il giorno 3 aprile, portando il mio cane a fare i suoi bisogni nei pressi della mia abitazione , da solo e con il cane al guinzaglio, incorrevo in un controllo della guardia di finanza che, giustamente ,mi ferma chiedendomi i documenti prontamente forniti.
Dopo qualche minuto il finanziere mi dice che mi deve sanzionare perché sono a 350 mt dalla mia residenza.
Spiegando alla pattuglia che il mio cane di piccola taglia ha bisogno di camminare per poter espletare i suoi bisogni fisiologici e non essendomi allontanato per andarmi a divertire, anche il pubblico ufficiale, dubbioso, ha contattato il comandante per chiedere chiarimenti.
In conclusione mi è stata applicata la sanzione di 400 euro perché il decreto impone il rispetto della distanza massima consentita.
Da cittadino onesto e rispettoso ho preso atto che gli agenti, dispiaciuti umanamente perché sapevano benissimo che non era il caso di multarmi, stavano facendo il proprio lavoro, anche se non condivido l’applicazione di tale sanzione perché non stavo facendo attività motoria ma portavo il mio cane a svolgere funzioni indispensabili per la sua e la mia salute.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
Giancarlo

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il10:07 am - Mag 20, 2020

    Buongiorno.
    In questo caso, i limiti non derivano dalla normativa Nazionale ma da quella più rigida prevista per la Lombardia.
    In generale, le Regioni possono imporre limiti più stringenti rispetto a quelli Statali solo qualora sussistano specifiche ragioni di maggiore gravità a livello locale. Le misure previste in molte Regioni ove questo aggravamento non esiste potrebbero quindi risultare illegittime.
    Nel territorio della Lombardia, tuttavia, la particolare gravità del contagio può giustificare divieti più rigidi.
    Rimane la possibilità di discutere la ragionevolezza della misura, essendo necessario bilanciare diritti comunque garantiti anche a livello costituzionale.
    Devo però avvertire che si tratta di una via incerta. Ovviamente, la situazione attuale non ha precedenti e gli orientamenti della giurisprudenza si consolideranno solo a distanza di anni.
    In questa situazione, salvi casi di sanzioni evidentemente ingiustificate, un procedimento di impugnazione, oltre che incerto, rischia di essere più oneroso e gravoso rispetto al pagamento della sanzione, eventualmente in misura ridotta.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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