Vizi nella vendita a consegne ripartite

Marco Strada DiMarco Strada
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Le prassi commerciali presentano spesso sfumature rispetto ai tipi contrattuali disegnati dal legislatore.

La vendita a consegne ripartite presenta caratteri particolari che

  • la avvicinano ad altre figure, in particolare la somministrazione,
  • e generano dubbi nell’applicazione della stessa disciplina della compravendita, in particolare con riguardo ai termini di decadenza previsti in materia di vizi.

La vendita a consegne ripartite

Il codice civile, dopo aver normato la compravendita in generale, ne disciplina alcuni tipi particolari, per il tipo di bene venduti (immobili, titoli di credito..) o le pattuizioni inserite (patto di riscatto, riserva della proprietà..).

La vendita a consegne ripartite non riceve un’apposita attenzione dal legislatore.

Si parla di vendita a consegne ripartite quando l’obbligazione, in capo al venditore, di “consegnare la cosa al compratore” (art. 1476 c.c.) non viene adempiuta in un unico momento ma attraverso molteplici, distinte consegne.

La “ripartizione” può essere necessaria per le caratteristiche della merce, per il suo quantitativo, per esigenze del compratore o del venditore.

Vendita e somministrazione

Come anticipato, nella prassi è facile che, attorno alla vendita a consegne ripartite, si generino zone grigie e dubbi applicativi.

Per citare un esempio trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29380/2011), si pensi a un accordo per fornitura di caffé di durata pluriennale, che preveda:

  • la cessione di un determinato quantitativo di caffé (bene fungibile)
  • attraverso un numero predeterminato di consegne periodiche
  • per un prezzo predeterminato e pagato periodicamente con la stessa periodicità delle consegne.

Queste caratteristiche potrebbero far pensare a una vendita a consegne ripartite. L’operazione, tuttavia, potrebbe allo stesso tempo essere inquadrata (e lo è stata nel caso citato) anche nel diverso tipo contrattuale della somministrazione.

La somministrazione è (art. 1559 c.c.) il contratto con cui una parte si obbliga a eseguire a favore di un’altra, verso il corrispettivo di un prezzo, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Conseguenze e confini

Inquadrare un rapporto come somministrazione significa applicare in primo luogo gli articoli (1560-1569 c.c.) che riguardano questo specifico tipo contrattuale e solo successivamente, se compatibile, la disciplina sulla compravendita.

La distinzione presenta importanti conseguenze pratiche.

Per esempio, l’art. 1563 prevede che nella somministrazione il termine si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti. Sia cedente che beneficiario hanno interesse che la fornitura si svolga secondo scadenze determinate e il destinatario non avrebbe alcun interesse a ricevere in anticipo quanto pattuito (si pensi a una fornitura di beni deperibili, a esigenze dovute alla capienza del magazzino o alla fornitura continua di gas).

Al contrario, nella compravendita -anche a consegne ripartite- si applica la regola generale (art. 1184) per cui il termine si presume pattuito a favore del debitore. In mancanza di patto contrario, chi è obbligato alla consegna secondo una determinata tempistica potrebbe quindi anticiparla e consegnare da subito l’intero quantitativo di beni complessivamente pattuito.

Non esistono regole certe per chiarire i casi di dubbio. È invece necessario valutare caso per caso l’intenzione delle parti, secondo il seguente criterio-guida (v. cass. 6864/83 e cass. 7380/91):

  • la somministrazione prevede una pluralità di prestazioni, con lo scopo di rispondere a un bisogno periodico del somministrato;
  • la vendita a consegne ripartite prevede, in realtà, un’unica prestazione di consegna di una quantità predeterminata di cose, da effettuarsi in più riprese per agevolarne l’esecuzione o la ricezione.

La tutela contro i vizi

Problemi di coordinamento

Il codice prevede una dettagliata disciplina sui vizi della compravendita.

Rimandando a questo articolo per uno sguardo d’insieme, si ricorda brevemente che (art. 1495 c.c.):

  • il compratore decade dalla garanzia per vizi se non li denunzia tempestivamente al venditore in soli otto giorni dalla scoperta (che per i vizi riconoscibili coincide con la consegna)
  • la denunzia non è necessaria se il venditore
    • ha riconosciuto l’esistenza del vizio
    • ha occultato l’esistenza del vizio
  • l’azione del compratore è comunque soggetta al termine prescrizionale breve di un anno dalla consegna.

Ma come coordinare queste regole con una consegna ripartita?

Dal punto di vista teorico, esistono diverse soluzioni:

  • riferire i termini di denunzia e prescrizione alla prima delle consegne ripartite
  • riferire i termini di denunzia e prescrizione all’ultima delle consegne ripartite
  • far decorrere da ogni consegna ripartita un termine autonomo di denunzia e prescrizione

Il problema diventa estremamente rilevante, considerando che un’interpretazione errata può condurre al mancato rispetto dei termini e compromettere i diritti del compratore.

L’orientamento della Cassazione

Il caso

Sul problema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 16766 del 2019.

Il caso riguardava la compravendita, a consegne ripartite, di un certo quantitativo di filati tessili.

Durante la lavorazione del filato oggetto della prima consegna ripartita, il compratore si accorgeva che la merce era viziata. Informava di un tanto il venditore, omettendo l’invio di una denunzia scritta. Il venditore ritirava comunque la merce consegnata ed emetteva nota di credito.

Le consegne venivano poi completate. Ancora una volta, durante la lavorazione il compratore si accorgeva che il filato era viziato allo stesso modo di quello inizialmente consegnato.

Seguiva un giudizio nel quale -tra l’altro- il venditore eccepiva l’intervenuta decadenza del compratore dalla garanzia per vizi, non avendo formulato tempestiva denunzia.

Le soluzioni

La sentenza, nel risolvere il caso concreto, pone e ribadisce alcuni importanti principi da ricordare nella prassi commerciale.

  1. Nella vendita a consegne ripartite che abbia ad oggetto una quantità di beni con le medesime caratteristiche, per la tempestività della denuncia deve guardarsi solo alla prima consegna.
  2. Le consegne successive
    • non fanno decorrere nuovamente il termine decadenziale
    • non necessitano di nuove, specifiche denunzie.
  3. Il termine per la denunzia decorre dalla scoperta del vizio. Per “scoperta” si intende il momento in cui il compratore ne abbia piena conoscenza, anche se questa possa avvenire solo durante la lavorazione, dopo gli otto giorni dalla consegna.
    • La Corte ha peraltro accennato -in analogia con quanto già esposto in materia di appalto o sanitaria- che, a seconda dei casi, la piena conoscenza potrebbe addirittura configurarsi solo in seguito all’espletamento di una CTU.
  4. Il riconoscimento del vizio che, ai sensi dell’art. 1495, non rende necessaria una denunzia, può avvenire tacitamente, attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di respingere le pretese del compratore.
  5. Il ritiro della merce con emissione di nota di credito può essere interpretato come riconoscimento del vizio.
  6. Un comportamento valutabile come riconoscimento del vizio vale anche a interrompere la prescrizione annuale per l’azione del compratore.

Pertanto, nel caso di vendita a consegne ripartite di un quantitativo di merce avente caratteristiche omogenee, il ritiro della merce viziata e già consegnata dal venditore esclude la necessità della denunzia, ai sensi dell’art. 1495, sia per la prima consegna che per gli stessi vizi riscontrati nelle successive consegne.

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