Le prassi commerciali presentano spesso sfumature rispetto ai tipi contrattuali disegnati dal legislatore.
La vendita a consegne ripartite presenta caratteri particolari che
Il codice civile, dopo aver normato la compravendita in generale, ne disciplina alcuni tipi particolari, per il tipo di bene venduti (immobili, titoli di credito..) o le pattuizioni inserite (patto di riscatto, riserva della proprietà..).
La vendita a consegne ripartite non riceve un’apposita attenzione dal legislatore.
Si parla di vendita a consegne ripartite quando l’obbligazione, in capo al venditore, di “consegnare la cosa al compratore” (art. 1476 c.c.) non viene adempiuta in un unico momento ma attraverso molteplici, distinte consegne.
La “ripartizione” può essere necessaria per le caratteristiche della merce, per il suo quantitativo, per esigenze del compratore o del venditore.
Come anticipato, nella prassi è facile che, attorno alla vendita a consegne ripartite, si generino zone grigie e dubbi applicativi.
Per citare un esempio trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29380/2011), si pensi a un accordo per fornitura di caffé di durata pluriennale, che preveda:
Queste caratteristiche potrebbero far pensare a una vendita a consegne ripartite. L’operazione, tuttavia, potrebbe allo stesso tempo essere inquadrata (e lo è stata nel caso citato) anche nel diverso tipo contrattuale della somministrazione.
La somministrazione è (art. 1559 c.c.) il contratto con cui una parte si obbliga a eseguire a favore di un’altra, verso il corrispettivo di un prezzo, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Inquadrare un rapporto come somministrazione significa applicare in primo luogo gli articoli (1560-1569 c.c.) che riguardano questo specifico tipo contrattuale e solo successivamente, se compatibile, la disciplina sulla compravendita.
La distinzione presenta importanti conseguenze pratiche.
Per esempio, l’art. 1563 prevede che nella somministrazione il termine si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti. Sia cedente che beneficiario hanno interesse che la fornitura si svolga secondo scadenze determinate e il destinatario non avrebbe alcun interesse a ricevere in anticipo quanto pattuito (si pensi a una fornitura di beni deperibili, a esigenze dovute alla capienza del magazzino o alla fornitura continua di gas).
Al contrario, nella compravendita -anche a consegne ripartite- si applica la regola generale (art. 1184) per cui il termine si presume pattuito a favore del debitore. In mancanza di patto contrario, chi è obbligato alla consegna secondo una determinata tempistica potrebbe quindi anticiparla e consegnare da subito l’intero quantitativo di beni complessivamente pattuito.
Non esistono regole certe per chiarire i casi di dubbio. È invece necessario valutare caso per caso l’intenzione delle parti, secondo il seguente criterio-guida (v. cass. 6864/83 e cass. 7380/91):
Il codice prevede una dettagliata disciplina sui vizi della compravendita.
Rimandando a questo articolo per uno sguardo d’insieme, si ricorda brevemente che (art. 1495 c.c.):
Ma come coordinare queste regole con una consegna ripartita?
Dal punto di vista teorico, esistono diverse soluzioni:
Il problema diventa estremamente rilevante, considerando che un’interpretazione errata può condurre al mancato rispetto dei termini e compromettere i diritti del compratore.
Sul problema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 16766 del 2019.
Il caso riguardava la compravendita, a consegne ripartite, di un certo quantitativo di filati tessili.
Durante la lavorazione del filato oggetto della prima consegna ripartita, il compratore si accorgeva che la merce era viziata. Informava di un tanto il venditore, omettendo l’invio di una denunzia scritta. Il venditore ritirava comunque la merce consegnata ed emetteva nota di credito.
Le consegne venivano poi completate. Ancora una volta, durante la lavorazione il compratore si accorgeva che il filato era viziato allo stesso modo di quello inizialmente consegnato.
Seguiva un giudizio nel quale -tra l’altro- il venditore eccepiva l’intervenuta decadenza del compratore dalla garanzia per vizi, non avendo formulato tempestiva denunzia.
La sentenza, nel risolvere il caso concreto, pone e ribadisce alcuni importanti principi da ricordare nella prassi commerciale.
Pertanto, nel caso di vendita a consegne ripartite di un quantitativo di merce avente caratteristiche omogenee, il ritiro della merce viziata e già consegnata dal venditore esclude la necessità della denunzia, ai sensi dell’art. 1495, sia per la prima consegna che per gli stessi vizi riscontrati nelle successive consegne.