È il compratore a dover provare i vizi della cosa venduta

Marco Strada DiMarco Strada
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La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 11748 del 3 maggio 2019 ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di vizi nella compravendita.

Per comprendere il problema e la soluzione della Corte, è opportuna una breve panoramica sull’istituto.

Gli obblighi del venditore

La compravendita, in generale (salvo quanto previsto da leggi speciali, come il “Codice del consumo” D.Lgs. 206/2005), è disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

L’art. 1470 c.c. definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto

  • il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto
  • verso il corrispettivo di un prezzo.

L’art. 1476 definisce “obbligazioni principali del venditore”, tra le altre, quelle di

  • consegnare la cosa al compratore
  • garantire il compratore, tra l’altro, dai vizi della cosa.

L’art. 1490 ribadisce che il venditore è obbligato a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che

  • la rendano inidonea all’uso cui è destinata
  • o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La tutela per i vizi

Il contenuto della tutela

In presenza di un vizio, il compratore ha due scelte

  • domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore
    • in questo caso il venditore deve
      • restituire il prezzo
      • rimborsare al compratore le ulteriori spese e pagamenti effettuati per la vendita
    • il compratore dovrà invece restituire la cosa venduta, se questa non è perita in conseguenza dei vizi
  • chiedere la riduzione del prezzo
    • La riduzione del prezzo è l’unica soluzione se
      • la cosa viziata è perita per caso fortuito o colpa del compratore
      • il compratore l’ha ceduta a sua volta a terzi o trasformata

Rimane in ogni caso fermo l’obbligo del venditore a risarcire il danno subito dal compratore (compresi i danni derivanti dai vizi della cosa), salvo che provi di aver ignorato i vizi senza colpa.

La procedura

Il compratore deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, (salvo che la legge o le parti stabiliscano un termine diverso), altrimenti decade dalla tutela prevista.

Se però il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio, la denunzia non è necessaria

Il compratore è comunque soggetto a un termine di prescrizione brevissimo, di un solo anno dalla consegna. Se però il vizio sia stato almeno denunciato entro gli otto giorni dalla scoperta e l’anno dalla consegna, il compratore potrà sempre far valere la garanzia per paralizzare il diritto del venditore al pagamento del prezzo.

Vizi e qualità

Ma cosa sono i “vizi“? La dottrina li definisce come “le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione” (Torrente-Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Milano, 2013).

Il concetto va tenuto distinto da quello di “qualità“, che invece riguarda la “natura della merce” e in particolare “tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza a una specie piuttosto che a un’altra” (Cass. 11749/19).

L’art. 1497 prevede che la mancanza delle qualità promesse o quelle essenziali per l’uso cui la cosa è destinata è una semplice causa di risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Non si applica la disciplina speciale in materia di vizi ma l’azione resta soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi.

L’onere della prova

Le condizioni da provare

In via generale, chi agisce in un giudizio deve provare i fatti che fondano il suo diritto.

I requisiti per accedere alla tutela per vizi sono

  • l’esistenza di un vizio
  • il rispetto dei termini previsti dalla legge e, in particolare, quello insidioso di soli otto giorni dalla scoperta.

In particolare, la prova del momento in cui è avvenuta la scoperta, dal quale inizia a decorrere il termine di otto giorni, potrebbe risultare impossibile, in mancanza di testimoni o altri elementi oggettivi di conferma.

La giurisprudenza quindi ha posto correttivi a tale onere, chiarendo che il momento della scoperta è solo quello in cui il compratore ne ha potuto raggiungere una “conoscenza obiettiva e completa” intesa in senso particolarmente rigoroso. Una “scoperta” ai fini del termine di decadenza potrebbe addirittura esistere solo dopo l’esito di una CTU (v. Cass. 6169/2011).

L’esistenza del vizio nella sentenza 20110/2013

Residua il problema della prova sull’esistenza del vizio.

Astrattamente, possono ipotizzarsi due soluzioni:

  • dev’essere il compratore, che agisce per ottenere la tutela contro i vizi, a provare il vizio della cosa venduta;
  • dev’essere il venditore a provare di avere consegnato una cosa esente da vizi.

In via generale, quando il creditore lamenta l’inadempimento a un’obbligazione, è il debitore a dover provare l’adempimento ai propri obblighi.

Muovendo da questa premessa, la stessa Corte di Cassazione aveva affermato, con sentenza n. 20110/2013, che:

  • la consegna di una cosa esente da vizi è, secondo il codice, un’obbligazione del venditore
  • l’acquirente / creditore, secondo i principi generali, può limitarsi ad allegare l’inesatto adempimento della controparte e denunciare l’esistenza di vizi che
    • rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata
    • ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
  • il venditore /debitore. invece, dovrebbe dimostrare, almeno per presunzioni
    • di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto
    • o la regolarità del processo di fabbricazione o realizzazione del bene
  • solo quando il venditore raggiunga tale prova, l’acquirente dovrebbe dimostrare l’esistenza di un vizio o difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.

Le difficoltà probatorie

Vicinanza della prova e fatti negativi

Nell’esito di un giudizio, la ripartizione dell’onere probatorio è spesso fondamentale.

Dopo l’acquisizione di tutte le prove proposte dalle parti, una circostanza potrebbe rimanere incerta, non essendone provata né l’esistenza, né l’inesistenza. Il giudice, nel decidere la controversia,

  • valuterà se era onere di una parte o dell’altra provarne, rispettivamente, l’esistenza o l’inesistenza
  • riterrà l’onere inadempiuto
  • e valorizzerà la circostanza nel senso contrario

In generale, come anticipato, chi intende far valere un diritto deve provare i fatti su cui si fonda.

A volte, applicare questa regola troppo rigidamente potrebbe causare situazioni paradossali (e in contrasto con i principi costituzionali) nelle quali un soggetto

  • viene onerato dalla legge a provare una circostanza
  • che però, di fatto, sarà per lui oggettivamente impossibile da provare.

Volendo evitare rigidità eccessive, la giurisprudenza ha quindi elaborato alcuni principi per precisare i confini degli oneri probatori

  • il principio di vicinanza dell’onere della prova, secondo cui l’onere della prova in un giudizio va ripartito tenendo anche conto, in concreto, della possibilità per ognuna delle parti di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione
  • il principio secondo cui, in generale, non sarebbe possibile la prova di un fatto negativo (che qualcosa non esiste o un fatto non è avvenuto)

I problemi pratici nella soluzione del 2013: una prova impossibile per il venditore

La sentenza 20110/2013 aveva affermato che la propria soluzione circa la suddivisione degli oneri probatori sull’esistenza dei vizi rispettava il principio di vicinanza della prova.

L’affermazione suscita perplessità.

La cosa venduta e della quale viene lamentato il vizio risulta, al momento del giudizio, fuori della sfera di disponibilità del venditore. Per il venditore risulta quindi normalmente impossibile provare che lo specifico bene oggetto della controversia è esente da vizi e/o conforme alle caratteristiche del tipo normalmente prodotto.

Salvi casi particolari, per esempio l’esistenza di aziende estremamente strutturate e dotate di un sistema di controllo di qualità, anche provare in giudizio la regolarità del processo di realizzazione o fabbricazione risulta, di fatto, un compito impossibile.

Inoltre, a ben guardare, l’acquirente che lamenta un vizio allega l’esistenza di una circostanza, una specifica caratteristica del bene acquistato, tale da diminuirne il valore o renderlo inadatto all’uso previsto.

Addossare al venditore, in via di principio l’onere di provare la consegna di una cosa esente da vizi, significa caricarlo della prova dell’inesistenza del vizio lamentato, e quindi di un fatto negativo.

La soluzione della sentenza a Sezioni Unite n. 11748/2019: la prova sta all’acquirente

La decisione

La sentenza del 3 maggio 2019, come anticipato, stabilisce che l’onere della prova sull’esistenza dei vizi incomba, invece, sull’acquirente.

La corte, nel decidere

  • considera le esigenze pratiche connesse al principio di vicinanza della prova
  • evidenzia che la soluzione è analoga ai principi già stabiliti in tema di appalto o locazione
  • ricorda che anche nella disciplina Europea e nazionale della compravendita con il consumatore, è quest’ultimo a dover provare l’esistenza del vizio.

Soprattutto, però, la Corte sviluppa alcuni importanti principi e ragionamenti “in diritto”.

Fatti negativi tra inadempimento e inesatto adempimento

La Corte chiarisce che il concetto di “prova di un fatto negativo” si sviluppa diversamente con riguardo all’inadempimento e all’inesatto adempimento.

Nell’inadempimento, addossare la prova al creditore significherebbe obbligarlo a provare la non esistenza dell’adempimento, e quindi un fatto negativo

L’inesatto adempimento consiste invece nell’esistenza di un fatto positivo, come il vizio, diverso da quello atteso dal creditore. La Corte ritiene necessario, in questo caso, procedere a una verifica concreta caso per caso su

  • quale sia la fonte di prova che possa dimostrare meglio l’inesattezza dell’adempimento
  • e quale parte possa accedervi più agevolmente.

L’assenza di vizi tra inadempimento e obbligazione

A monte, però, la Corte osserva che tutto il ragionamento seguito dalla sentenza n. 20110/2013 muove da un presupposto: che la consegna di una cosa viziata costituisca inesatto adempimento a una obbligazione del venditore.

Le Sezioni Unite demoliscono tale presupposto, affermando che:

  • per il venditore è obbligazione contrattuale in senso stretto, nella compravendita, solo quella di consegnare la cosa al compratore;
  • il trasferimento della proprietà del bene venduto avviene in un momento concettualmente diverso da quello della consegna;
  • dev’essere consegnata la cosa oggetto dell’accordo (o, nella compravendita di cose determinate solo nel genere, dell’individuazione), già di proprietà dell’acquirente, a prescindere dall’esistenza di vizi;
  • l’obbligo di garantire l’acquirente dai vizi, non costituisce un’obbligazione “di prestazione” o sul modo d’essere della cosa ma fonda un rimedio previsto dalla legge, rispetto al quale il venditore di trova in posizione di soggezione e non obbligazione.

La consegna di una cosa viziata

  • resta un inadempimento contrattuale
  • ma non costituisce inadempimento di un’obbligazione contrattuale
  • risulta invece una responsabilità contrattuale speciale, fuori dalla prospettiva obbligatoria e disciplinata interamente dalle norme speciali previste per la vendita
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