Il tirocinio curriculare

Marco Strada DiMarco Strada
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Il tirocinio è, insieme all’apprendistato, uno degli strumenti messi a disposizione dal legislatore per avvicinare i lavoratori, soprattutto giovani e privi di esperienza, a una nuova attività.

Il rapporto si presenta come estremamente vantaggioso per il datore di lavoro, sia per costo che per leggerezza degli adempimenti previsti.

Le agevolazioni previste, ancora più estreme rispetto a quelle per l’apprendistato, hanno un contrappeso fondamentale: l’obbligo di curare la formazione del tirocinante, che non può essere trattato come un mero dipendente.

Tirocinio curriculare ed extra-curriculare

La disciplina del tirocinio cambia profondamente a seconda che l’esperienza lavorativa sia inserita o meno all’interno di un percorso di studi.

Tirocinio curriculare

È l’argomento principale di questo contributo.

In sintesi, si tratta del tirocinio previsto da un percorso di studi scolastico o universitario.

Non esiste una precisa definizione normativa di tirocinio curriculare ma è possibile ricavarla attraverso i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, che a sua volta ne prevede due generi

  • tirocini che
    • danno diritto a crediti formativi
    • e sono inclusi nei piani di studio delle Università o degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari
  • anche tirocini che non danno diritto a crediti formativi, se
    • promossi da
      • Università
      • Istituti di Istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici
      • istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale
      • centri di formazione professionali convenzionati con la Regione o la Provincia o accreditati
    • abbiano per destinatari
      • studenti universitari, compresi gli iscritti a master e corsi di dottorato
      • studenti di scuola secondaria superiore
      • allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; 
    • svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Tirocinio extra-curriculare

Questa categoria racchiude tutti gli altri percorsi di tirocinio, che non possono definirsi curriculari.

Si tratta di un insieme eterogeneo, nel quale incontriamo:

  • tirocini di formazione e orientamento, posti al termine di un percorso scolastico o universitario, attraverso i quali il neodiplomato / neolaureato
    • viene messo in contatto con il mondo del lavoro
    • acquisisce le competenze pratiche per completare la formazione teorica e risultare competitivo nel mercato del lavoro
    • fa esperienza di un’attività lavorativa, al fine di orientare le proprie scelte future
  • tirocinio estivo,
    • rivolto agli studenti
    • ma posto al di fuori dei percorsi “curriculari” e in periodi di sospensione delle attività didattiche
  • tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, rivolto a soggetti che si trovano al di fuori del mondo del lavoro o a rischio di uscirne (inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione), che possono sfruttare l’esperienza per
    • acquisire nuove competenze
    • entrare in contatto con nuovi potenziali datori

L’elenco è volutamente generico. Il tirocinio extra-curriculare è infatti disciplinato nel dettaglio dalle singole Regioni, per requisiti e svolgimento.

Spesso la normativa Regionale prevede anche misure per incentivare i tirocini extra-curriculari e l’assunzione dei lavoratori al loro termine.

Va ricordato, per evitare possibili confusioni, che gli istituti scolastici e universitari possono essere promotori anche di tirocini extra-curriculari.

L’evoluzione normativa

Si è accennato alla profonda differenza nella disciplina dei due generi di tirocinio. Non è stato sempre così.

La Legge n. 196 del 1997 delegava il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a rivedere la materia dei “tirocini formativi e di orientamento“, finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La formulazione era onnicomprensiva, rivolta tanto a percorsi curriculari che extra-curriculari, e rimaneva tale anche nel Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, attuativo della delega e che regolamentava la materia interamente (ma in modo scarno), con abrogazione delle fonti previgenti.

Negli anni è poi emersa la necessità di rivedere la disciplina del D.M. n. 142/98, soprattutto per evitare casi di abuso, nei quali si verificassero un’estrema limitazione dell’apporto formativo e l’utilizzo dei tirocinanti quale manovalanza a costo basso o nullo.

Va ricordata, sul punto, soprattutto la legge 92/2012, che delegava la Conferenza Stato-Regioni a definire delle linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, per uniformare le diverse normative Regionali.

Le linee guida, approvate con accordo del 24 gennaio 2013, hanno però escluso espressamente dal proprio campo di applicazione i tirocini curriculari. Lo stesso è avvenuto in occasione della loro revisione con accordo del 2017.

In questo modo si è creata una divisione tra:

  • tirocini extracurriculari, regolamentati in modo dettagliato con disciplina prevista dalle singole Regioni (e Province Autonome) in armonia con le linee guida
  • tirocini curriculari, per i quali la disciplina lavoristica deve ricavarsi attraverso
    • l’ormai risalente D.M. 142/1998;
    • i chiarimenti ministeriali su singole problematiche;
    • i regolamenti approvati dalle singole istituzioni scolastiche e universitarie.

La disciplina del tirocinio curriculare.

I rapporti

Le parti

Il rapporto di tirocinio lega tre soggetti:

  • il tirocinante, al quale è destinata l’esperienza formativa
  • il promotore, uno dei soggetti autorizzati dalla normativa a organizzare il tirocinio, tra i quali vanno qui ricordati
    • università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
    • provveditorati agli studi
    • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento
    • centri pubblici, a partecipazione pubblica, convenzionati o accreditati o di formazione professionale e/o orientamento
  • il datore di lavoro ospitante, nella cui organizzazione verrà svolto il tirocinio.

Vanno inoltre individuati

  • un tutore designato dal promotore, che sarà il responsabile didattico-organizzativo del tirocinio;
  • un responsabile aziendale indicato dall’ospitante, che seguirà e verificherà l’attività di formazione e orientamento all’interno dell’organizzazione datoriale.

La natura

Il principio fondamentale in materia il tirocinio, da tenere sempre presente per comprendere i rapporti tra le parti, è che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il principio va letto da due versanti

  • il rapporto è innanzitutto esentato da quasi tutti gli oneri connessi a un rapporto di lavoro, compresi il pagamento della retribuzione e i correlati obblighi fiscali e contributivi
  • d’altra parte, il soggetto ospitante non può trattare il tirocinante come un mero lavoratore subordinato, senza curare che l’attività prestata sia funzionale all’apprendimento
    • L’ispettorato del lavoro (v. circolare 8/2018) ha espressamente ritenuto, per il tirocinio extra-curriculare, che un tirocinio svolto senza rendere l’attività funzionale all’apprendimento possa essere riqualificato in rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza anche sanzionatoria. Nulla viene specificato per il tirocinio curriculare ma il principio potrebbe essere ritenuto estensibile ed è quindi necessario prestarvi attenzione per evitare contestazioni in sede di controlli.

La procedura

Avviamento

I datori di lavoro pubblici o privati, che intendono ospitare tirocinanti, devono stipulare una convenzione con il soggetto promotore.

Prima dell’avviamento dev’essere sottoscritto anche un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio. Il progetto prevede

  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
  • i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale
  • gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile stipulate a favore del tirocinante
  • la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio
  • il settore aziendale di riferimento

Va assicurato agli studenti il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.

L’esperienza può svolgersi in più settori organizzativi della medesima organizzazione, nonché in più aziende distinte.

Svolgimento

La durata massima dei tirocini è di

  • 4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria
  • 6 mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati
  • 6 mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative postdiplima o postlaurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione
  • 12 mesi per i soggetti c.d. “svantaggiati”
  • 24 mesi per i portatori di handicap

Nel periodo predetto non rientrano eventuali periodi di svolgimento del servizio militare o civile, né i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

È possibile prorogare la durata inizialmente prevista per il tirocinio, all’interno di tali limiti massimi.

Le attività svolte nel corso dei tirocini

  • possono avere valore di credito formativo
  • a seguito di certificazione del promotore, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante per l’erogazione di servizi destinati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

I requisiti dimensionali

Si precisa che l’attuale normativa del Friuli Venezia Giulia per i tirocini extra-curriculari prevede la necessità per i soggetti ospitanti di avere almeno un dipendente per poter avviare un tirocinio, salve eccezioni (datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, le start-up e le imprese neocostituite entro i 12 mesi dalla fondazione).

Tale limite non si applica ai tirocini curriculari. L’esclusione viene qui espressamente ribadita, chiarendo anche che i tirocini curriculari possono essere attivati contemporaneamente a quelli extra-curriculari e non vanno conteggiati nelle relative soglie previste dalla normativa regionale.

Si applicano quindi i limiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 142/98, secondo cui le aziende fino a

  • 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante
  • 19 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare due tirocinanti
  • più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti

Comunicazioni obbligatorie

Il Decreto-Legge 510 del 1996, art. 9-bis, prevede che la disciplina sulla comunicazione obbligatoria per l’avviamento di un rapporto di lavoro debba applicarsi anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altri tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Come visto, il legislatore, soprattutto risalente, si riferisce ai tirocini di formazione e di orientamento per ricomprendere l’intero universo del tirocinio, curriculare ed extracurriculare.

Il Ministero del Lavoro, infatti, ha espressamente chiarito che l’obbligo doveva applicarsi anche ai tirocini curriculari (nota n. 440 del 4 gennaio 2007).

Tuttavia, con la successiva nota n. 4746 del 14/02/2007, preso atto di problemi emersi nella prassi applicativa, il Ministero ha espressamente rivisto la propria posizione, escludendo dall’obbligo di comunicazione i tirocini curriculari.

Gli obblighi di comunicazione rimangono per i tirocini extra-curriculari.

Sicurezza

Il tirocinante deve essere

  • assicurato contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
  • assicurato per la responsabilità civile verso terzi

Entrambe le coperture devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante fuori dall’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Il D.M. n. 142/98 prevede che entrambe le assicurazioni debbano essere attivate dai soggetti promotori.

Ricadono invece sul datore ospitante e sono pienamente applicabili al tirocinio curriculare tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella prassi, rilevano soprattutto:

  • la necessità di approntare un ambiente lavorativo in regola con tutti gli adempimenti previsti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per l’assunzione di un dipendente;
  • la necessità di fornire al tirocinante la previa formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, ove mancante, e/o la formazione correlata ai rischi specifici riguardanti l’ambiente di lavoro.

Indennità

Indennità obbligatoria

La Legge n. 92 del 2012, art. 1, co. 34, come già accennato, aveva delegato la Conferenza Stato-Regioni a predisporre delle linee-guida in materia di apprendistato. Tra i criteri direttivi previsti per le linee guida spiccava la lettera d) del predetto comma, secondo cui avrebbe dovuto essere previsto il “riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forferaria, in relazione alla prestazione svolta”.

Il successivo comma 35 vincola le conseguenze della mancata corresponsione dell’indennità congrua, che deve individuarsi “in ogni caso” nell’ “irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito”, da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.

Come abbiamo visto, le linee guida (che attualmente prevedono un’indennità minima di € 300,00) risultano applicabili solo ai tirocini extra-curriculari.

L’indennità obbligatoria, e la sanzione per la mancata corresponsione, quindi non sono state previste per i tirocini curriculari.

Indennità volontaria

E se il datore di lavoro volesse comunque corrispondere al tirocinante un importo forfetario?

Tale importo andrà inquadrato dal punto di vista fiscale come borsa di studio ai sensi dell’art. 50 TUIR. Risulterà pertanto reddito assimilato a quello di lavoro ma non sarà necessaria l’elaborazione di un cedolino paga.

L’importo risulterà esente da contributi, non rientrando tra le borse di studio per cui è prevista l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS.

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4 Commenti finora

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GiuseppePubblicato il11:13 pm - Mar 2, 2020

Gentile avv. Strada,
Sto svolgendo un corso di formazione regionale [omissis] , presso un ente privato, autorizzato dalla Regione [omissis]. Tale corso è cominciato a Luglio 2019. E ho terminato le ore di Teoria a fine Gennaio 2020.
Ora è da più di un mese che non ci sono lezioni, tantomeno si è riusciti ad iniziare lo stage curriculare (200ore). Tutto ciò per negligenza dell’ente, che ,sotto mie continue pressioni, ha presentato presso l’Uff. Provinciale del Lavoro la documentazione necessaria SOLAMENTE una decina di giorni fa.
Nonostante questa sia già pronta da una settimana(essendone personalmente a conoscenza), l’ente continua ad inventarsi scuse, dicendo che non è pronta a causa della lentezza del summenzionato Ufficio.

Le mie domande sono:
1- A quale normativa in particolare devo fare riferimento per la Regione Sicilia?
2- A chi mi posso rivolgere per ricorrere legalmente? O sporgere denuncia? Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato dell’Istruzione o del Lavoro ??

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il5:21 pm - Mar 6, 2020

    Buonasera.
    Premetto che il caso è particolare e devo innanzitutto consigliarLe un’analisi e assistenza specifica prima di qualsiasi iniziativa, per evitare errori.

    1) Dalla descrizione, ritengo che il corso sia estraneo a un percorso di studi scolastico o universitario. Si tratterebbe quindi di tirocinio extracurriculare e la normativa applicabile sarebbe quella Regionale.

    2) Allo stato, riterrei opportuno:
    -segnalare al competente Ufficio Regionale per iscritto, in modo asettico, la mancata attivazione del tirocinio dopo la fine delle lezioni, per ogni valutazione sulla condotta dell’ente convenzionato;
    -avviare un procedimento amministrativo di accesso agli atti per esaminare la documentazione in parola, così da poter essere certi che la stessa sia effettivamente pronta e che il ritardo sia esclusivamente imputabile all’ente di formazione;
    -solo in un secondo momento, acquisiti gli elementi necessari per un’analisi seria e completa, valutare se vi siano gli estremi per ulteriori iniziative in sede civile o in altre sedi.

    Cordiali saluti.

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AnonimoPubblicato il5:17 pm - Lug 3, 2020

Gentile avvocato, complimenti per la chiarezza del suo articolo , sono al termine di un master e devo effettuare 500 ore di tirocinio curriculare , la società che vorrebbe inserirmi mi dice che il suo consulente del lavoro dice che non è possibile attivare il tirocinio in quanto hanno aperto la cassa integrazione a seguito di covid , ma se ho ben capito questo limite dovrebbe essere applicabile solo ai tirocinii extra curriculari o formativi e non a quelli curriculari . E’ corretto?
Se sì ,. quale norma di legge si può citare col consulente per farlo ricredere ?
la ringrazio

cordiali saluti

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il3:09 pm - Lug 26, 2020

    Buongiorno.
    Premetto che risulterebbe necessario, per dare una risposta precisa, un confronto diretto con l’azienda e il Consulente del Lavoro per valutare nello specifico le motivazioni addotte, insieme all’esame dell’eventuale normativa regionale per la gestione dell’emergenza COVID19.
    In linea generale, il tirocinio curriculare potrebbe essere ostacolato anche dalla sospensione delle attività didattiche, o la sua finalità formativa potrebbe essere compromessa dalla riduzione dell’attività aziendale. Dalla descrizione mi sembra di comprendere che però la motivazione dell’azienda sia puramente formale, legata alla fruizione dell’ammortizzatore sociale in quanto tale.
    In effetti, il divieto espresso per l’inserimento di tirocinanti in aziende che fruiscano di ammortizzatori sociali, salvo espresso accordo sindacale, non è applicabile ai tirocini curriculari (v. art. 1 Linee Guida promosse dalla Conferenza Stato-Regioni).
    L’ostacolo potrebbe essere il timore che all’azienda venga contestato un abuso dell’ammortizzatore sociale. Considerata la riduzione dell’orario per i dipendenti assunti regolarmente, nuovi ingressi in azienda da parte di tirocinanti non ugualmente retribuiti potrebbero evocare il dubbio che lo strumento sia utilizzato in modo distorto, per semplici ragioni di risparmio economico.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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