Le ferie nel CCNL Commercio – Confcommercio

Marco Strada DiMarco Strada
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La disciplina delle ferie è suddivisa tra le norme di legge e quelle previste dai contratti collettivi.

Sono le parti sociali, all’interno dei principi e diritti minimi stabiliti dal legislatore, a scrivere la disciplina di dettaglio e regolamentare la gestione delle ferie, i rapporti tra datore e lavoratore e la retribuzione prevista.

Il presente contributo presenta, sinteticamente, le principali regole in materia di ferie previste dal CCNL Commercio per le aziende del settore Terziario, distribuzione e servizi, stipulato tra Confcommercio per i datori e Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL per i dipendenti.

Durata

La durata delle ferie è di 26 giorni lavorativi.

Il CCNL commercio calcola però i giorni di ferie riferendosi a una settimana lavorativa teorica di 6 giorni dal lunedì al sabato, a prescindere dall’orario effettivo.

Non vanno computate nel periodo di ferie eventuali festività nazionali o infrasettimanali: la loro presenza determina il prolungamento delle ferie.

Settimana lavorativa inferiore a 6 giorni

Un rapporto di lavoro con orario distribuito su meno di sei giornate, per esempio su 5 giorni, dev’essere quindi considerato, per la fruizione delle ferie, come se la settimana lavorativa fosse fissata dal lunedì al sabato.

Una settimana di ferie determinerà comunque la fruizione di 6 giorni sui 26 previsti dal contratto.

Il Contratto Collettivo non specifica come conteggiare la fruizione di ferie in periodi diversi rispetto a un’intera settimana. La soluzione preferibile, nella prassi, è quella di riproporzionare le singole giornate godute con riferimento a una settimana di sei giorni.

Prendendo ad esempio un orario distribuito su 5 giorni, ogni giorno di ferie godute dovrebbe quindi essere considerato fruito per 1,2 giornate. In questo modo, cinque giorni di ferie porterebbero a un periodo complessivo fruito di 6 giorni, conformemente alla previsione del CCNL.

Interruzione del rapporto di lavoro

In caso di dimissioni o licenziamento, è dovuto il pagamento della retribuzione spettante per le ferie non godute. Le ferie non godute ammonteranno a tanti dodicesimi delle ferie annuali quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

I mesi non interamente lavorati verranno considerati nel calcolo se sia compreso nel rapporto un periodo pari o superiore a 15 giorni.

Determinazione del periodo di ferie

Il CCNL prevede che le ferie possano essere frazionate in un massimo di 2 periodi. Appare preferibile ritenere che la previsione, a favore del lavoratore, non ostacoli il frazionamento in più di 2 periodi su richiesta di quest’ultimo.

Le ferie non potranno avere inizio

  • di domenica
  • in un giorno festivo
  • nel giorno antecedente alla domenica o festivo

Questa regola non si applica se le ferie iniziano il giorno 1 o 16 del mese.

Il potere di scelta del periodo

La legge prevede, in via generale, che il potere di scelta sulla fissazione delle ferie spetti al datore di lavoro

  • sulla base delle necessità aziendali
  • ma considerando anche le esigenze del lavoratore.

Il Contratto Collettivo prevede che il datore di lavoro ha facoltà di “stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre (sempre bilanciando esigenze di azienda e dipendente), con possibilità di stabilirle “in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.”

Possono invece fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno “le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche“.

Problemi interpretativi

La norma, a prima vista, sembra consentire al datore di lavoro la “scelta” sulle ferie nel solo periodo da maggio a ottobre, con possibilità di spostarle solo su accordo tra le parti. Appare però preferibile evitare interpretazioni estreme sul suo significato.

Va ricordato che il diritto alle ferie è “irrinunciabile”: il datore è obbligato a farle fruire al lavoratore nei termini previsti dalla legge, anche contro la sua volontà. Interpretando la disposizione in modo rigido, in mancanza di accordo le ferie potrebbero non essere godute in tempo, in contrasto con lo spirito della normativa.

Appare preferibile utilizzare la previsione come “criterio” per valutare i comportamenti di datore e lavoratore, e la loro legittimità. Per esempio:

  • qualora il lavoratore richieda con congruo anticipo di fruire delle ferie nel periodo da maggio a ottobre, apparirebbe illegittimo (salvi casi particolari e motivati) il rifiuto del datore di lavoro di fissarle all’interno di tale periodo;
  • in caso di contrasto e necessità di valutare il peso reciproco di esigenze dell’azienda e del lavoratore, la libertà di scelta del datore dovrebbe avere peso maggiore nel periodo da maggio a ottobre;
  • la fissazione unilaterale delle ferie nel periodo da novembre ad aprile dovrebbe rimanere possibile in difetto di accordo ma i poteri del datore risulterebbero correlativamente compressi, con necessità di adeguata motivazione (per esempio, la vicinanza dei termini di legge e un provato atteggiamento ostruzionistico del lavoratore).

Malattia

Lo stato di malattia interrompe le ferie.

Il lavoratore dovrà però ottenerne la certificazione e informare il datore di lavoro, con tutti gli obblighi per la malattia in periodo lavorativo.

Retribuzione

Durante le ferie il lavoratore continua a ricevere la “retribuzione di fatto”.

La retribuzione di fatto comprende, in estrema sintesi, tutte le componenti della retribuzione corrisposte con carattere continuativo. Sono quindi esclusi pagamenti ricevuti in via eccezionale (es. premi “una tantum”) o erogati in base alle vicende della specifica mensilità (es. straordinari e rimborsi spese).

Retribuzione a provvigione

Viene prevista una disciplina dettagliata per questa moralità di pagamento.

  • il lavoratore ha diritto alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto
  • nelle aziende con un solo dipendente o tutto il personale in ferie, spetterà la media delle provvigioni percepite negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato
  • se il dipendente in ferie viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore avrà diritto a una quota di provvigioni pari a quella spettante al suo sostituto

Rientro spontaneo del lavoratore

In considerazione dell’irrinunciabilità delle ferie, è previsto che se il lavoratore si presenti spontaneamente in servizio durante le ferie assegnategli, non abbia diritto a nessuna indennità.

La disposizione appare finalizzata a evitare abusi da parte di un lavoratore che si presenti in servizio senza informare il datore di lavoro, potenzialmente non presente in azienda, e pretenda, successivamente, pagamento per l’attività prestata.

La regola va interpretata restrittivamente. Qualora il datore di lavoro tolleri l’attività del lavoratore pur sapendolo in ferie, appare preferibile considerare la giornata come lavorata, con interruzione della fruizione delle ferie.

Richiamo del lavoratore

Il lavoratore può essere richiamato in servizio durante le ferie, con diritto a completare il periodo non goduto successivamente.

Il datore di lavoro è obbligato a rimborsare al lavoratore

  • le spese per il rientro anticipato
  • le spese per tornare eventualmente al luogo da cui è stato richiamato.

Anche se il Contratto Collettivo non lo prevede, appare necessario, secondo buona fede, che

  • il datore di lavoro indennizzi anche le altre spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto di servizi dei quali non potrà godere a causa del richiamo e non rimborsabili (per esempio prenotazioni di viaggi o alloggi)
  • il lavoratore indichi al datore di lavoro, al momento in cui gli venga comunicato il richiamo dalle ferie, l’ammontare delle spese di cui richiederà il rimborso (per ogni valutazione sull’opportunità di confermare o ritirare la richiesta di richiamo)
  • il richiamo dalle ferie sia motivato da esigenze serie e impreviste.
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38 Commenti finora

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Anna maria ZappiPubblicato il8:21 am - Gen 28, 2020

Buongiorno,la mia azienda concede ferie in due periodi…entro Febbraio conferma le ferie prese tra Gennaio e Maggio…ed entro Maggio conferma le ferie prese tra Giugno e Ottobre.
Ci è sembrato che confermarle entro Maggio sia troppo a ridosso soprattutto per chi prenderà le ferie estive tra Giugno e Agosto .
Lo possano fare? Grazie per l’attenzione.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il6:21 pm - Feb 10, 2020

    Buonasera.

    In mancanza di espresse disposizioni contrattuali (accordi collettivi o individuali), le scelte aziendali sulle ferie vanno comunicate con un preavviso congruo, bilanciando gli interessi di datore e lavoratore.
    La congruità del tempo intercorrente tra conferma e ferie va però valutata nel concreto, caso per caso. Anche nella vicenda descritta non è possibile una risposta unitaria: potrebbe essere valutata diversamente la conferma, a fine maggio, di ferie previste per i primi giorni di Giugno, da quella su ferie previste per il mese di Agosto.
    Nel caso di applicazione del CCNL Commercio-Confcommercio, la decisione del datore di lavoro potrebbe avere maggior peso, anche sulle tempistiche, nel periodo da Maggio a Ottobre. Per le ferie da effettuare tra Gennaio e Maggio va invece attribuita maggiore importanza ad accordo e programmazione.

    Resto a disposizione per ogni eventualità.

    Cordiali saluti.

    Marco Strada

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ludovicaPubblicato il10:57 am - Feb 11, 2020

Buongiorno,
l’insegna di supermercati per cui lavoro,oltre alle due settimane consecutive tra maggio e ottobre,tende a far “godere” se così si puo dire, le ferie a ore
mi spiego..35 ore lavorate,più 5 ore di ferie per arrivare alle 40 ore settimanali da contratto (confcommercio)
ovviamente senza chiedere nulla al lavoratore
la cosa non è in netto contrasto con quelle che sono le prerogative stesse delle ferie,cioè il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore?
grazie per la risposta
cordiali saluti

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il4:09 pm - Feb 11, 2020

    Buongiorno.
    Non ritengo vietato, in linea di principio, che possano essere considerate “ferie” anche astensioni dal lavoro per porzioni di giornata.
    In mancanza di espressa previsione da parte del CCNL, si tratta comunque di una modalità anomala che può far sorgere dubbi sulla legittimità della pratica, a maggior ragione se ripetuta e in mancanza di accordo.
    Ricordo inoltre che in linea di principio, come riportato nell’articolo, il CCNL Commercio-confcommercio prevede che le ferie possano essere frazionate in un massimo di due periodi.
    Pertanto, la vicenda descritta potrebbe -in effetti- presentare dei profili di anomalia, per i quali devo ovviamente consigliare, al di là di questo quadro giuridico generale, un esame specifico della posizione.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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ManuelaPubblicato il4:11 pm - Mar 4, 2020

Buongiorno,lavoro per una grande azienda di abbigliamento ([omissis]) le ferie noi non le strutturiamo in 2 periodi ma facciamo 5 settimane l’anno,con solo 2 settimane consecutive,e le altre 3 sparse (da febbraio a novembre).noi in negozio siamo in 8,tutti gli anni potevamo accavallarci in 2 nella stessa settimana..dall’anno scorso solo 1 persona puo andare e non 2 tranne agosto!agosto (il mese morto)2 full time e 1 part time si potevano accavallare!quest’anno la regola è cambiata ancora!!(così..a piacere del capo zona)che anche in agosto solo 1 persona può andare in ferie..quindi solo 2 perosne!si può fare queata cosa??siamo sempre gli stesso dell’anno scorso e il presidio c’e eccome..siamo in 6 full time e 2 part time,è impossibile non accavallarsi e c’e chi ha marito famigliq e fidanzato solo ad agosto per fare le ferie insieme.le ferie sono lq nostra vita privata!!quando c’e la possibilità non capisco il divieto inutike e il rovinare alle persone le vacanze

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il6:02 pm - Mar 6, 2020

    Buonasera.
    In materia di ferie, per principio generale, la scelta del periodo spetta al datore di lavoro. Quest’ultimo deve bilanciare le esigenze dell’impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.).
    Come scritto nell’articolo, il CCNL Confcommercio per il settore terziario-commercio prevede inoltre un maggior peso della scelta del datore nella fascia “estiva”.
    Per quanto sopra, ritengo che la gestione descritta delle ferie risulti legittima, soprattutto qualora venga lasciata ampia libertà di scelta ai lavoratori nel fissare gli ulteriori periodi di ferie.
    Consiglierei comunque:
    – di verificare con gli organi sindacali se vi siano accordi “aziendali” sulla gestione delle ferie, di maggiore tutela rispetto alla disciplina generale;
    – di utilizzare la gestione delle ferie relative al periodo novembre-aprile (dove il peso della scelta del lavoratore è maggiore) per trattare con anticipo la gestione delle ferie da svolgere nel periodo maggio-ottobre, ovviamente con accordo scritto.
    Cordiali saluti.

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MaxPubblicato il9:34 am - Mar 11, 2020

Buongiorno,
qual è la procedura allorquando l’azienda voglia far obbligatoriamente godere due giorni di ferie ad uno specifico lavoratore?
Ossia:
a) può farlo?
b) se sì, come deve comunicarglielo e quali sono le motivazioni accettabili?
c) il lavoratore si può opporre?

Grazie

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il6:35 pm - Mar 11, 2020

    Buonasera.
    Va chiarito innanzitutto che non esiste una procedura “fissa” o un “elenco” di motivazioni accettabili per la decisione sulle ferie. L’importante è che una eventuale scelta unilaterale dal datore di lavoro sia motivata e ragionevole. Può costituire ragione valida anche l’approssimarsi del periodo massimo entro cui le ferie vanno fruite obbligatoriamente.
    Normalmente, se ci riferiamo al CCNL commercio, rimarrebbe la necessità di concordare le ferie nei mesi invernali e di far fruire le ferie in un massimo di due periodi. In mancanza di accordo o di altre gravi ragioni il lavoratore potrebbe opporsi all’imposizione. Nei casi di contrasto, e di ragioni oggettive che impongano le ferie, è opportuna una comunicazione scritta, motivata e firmata per ricevuta.
    Questo va coordinato con i recenti provvedimenti per contrastare l’emergenza COVID-19, c.d. “coronavirus”. Gli organi governativi hanno infatti indicato ai datori di lavoro, in modo espresso e forte, di promuovere la fruizione di congedi e ferie da parte dei lavoratori. L’attuale situazione dell’Italia è senza precedenti e ogni previsione diventa difficile. Ritengo però che, alla luce di questa presa di posizione, la chiusura -totale o parziale- di un esercizio, con “imposizione” delle ferie da parte del datore (anche in deroga alle regole della contrattazione collettiva), non possa essere ritenuta illegittima, purché sia attuata senza discriminazioni.
    Cordiali saluti.

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MarcoPubblicato il11:40 am - Mar 11, 2020

Buongiorno,
Nel caso in cui l’azienda comunica un piano di chiusure aziendali di 28 giorni di ferie, scaglionati in 8 diversi periodi dell’anno, di cui solo un periodo di due settimane consecutive nel mese di agosto, il dipendente è obbligato a usufruire di tutti questi giorni di ferie e nei giorni imposti dall’azienda o può astenersi del tutto o in parte?
Grazie, cordiali saluti.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il6:47 pm - Mar 11, 2020

    Buonasera.
    In effetti la programmazione non appare rispettosa del CCNL in commento.
    Previa verifica che non vi siano altri contratti collettivi applicabili, potrebbe essere opportuna una comunicazione scritta -preferibilmente, concordata tra i lavoratori e/o inviata dagli organi sindacali aziendali- per ricordare al datore di lavoro la necessità di rispettare le previsioni del CCNL, evidenziando che non si concorda con il piano proposto.
    Cordiali saluti.

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FrancescaPubblicato il6:40 am - Mar 18, 2020

Buongiorno il mio quesito è questo. Io ho un contratto con attività lavorativa suddivisa solo in tre giorni settimanali e per 4 ore al giorno per un complessivo di 12 ore settimanali. Le relative ferie come devono essere distribuite? In virtù del fatto che mi hanno appena comunicato 10 giorni di ferie che dal 18 marzo al 28 marzo. Grazie e cordiali saluti

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il10:52 am - Mar 18, 2020

    Buongiorno.
    In generale, i principi descritti nell’articolo non cambiano tra full time e part time (salvi gli adattamenti per maturazione e retribuzione).
    Ritengo che il sistema previsto dal CCNL sia però derogabile in ragione dell’emergenza COVID-19, che costituisce circostanza assolutamente unica nell’Italia Repubblicana.
    In questa situazione, improvvisa e inaspettata, sia il Governo che le parti sociali sembrano considerare ferie e permessi alla stregua di ammortizzatori sociali, e ne promuovono l’utilizzo.
    Pertanto, se le ferie sono state disposte in modo correlato all’emergenza COVID-19 (per esempio a causa del calo della clientela, della sospensione dell’attività o per evitare situazioni di affollamento), ritengo possibile per il datore di lavoro deciderle unilateralmente, purché la soluzione venga gestita in modo ragionevole e non mascheri discriminazioni.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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roberto paroliniPubblicato il2:50 pm - Mar 24, 2020

Buongiorno,
vorrei chiedere come vengono considerate le ferie annuali, mi spiego: per esempio le ferie 2020 partono da gennaio 2020 oppure partono da settembre 2019?
Spero di essermi spiegato e attendo risposta, grazie

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il8:28 am - Mar 25, 2020

    Buongiorno.
    Le ferie maturano progressivamente nel corso del rapporto rapporto di lavoro fin dall’assunzione. In busta paga dovrebbe trovare indicazione del periodo di ferie maturato o utilizzato mese per mese.
    Le ferie vanno poi godute:
    – per almeno due settimane, nel corso dell’anno di maturazione
    – per altre due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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DavidePubblicato il3:16 pm - Mag 15, 2020

Buongiorno,
vorrei sapere se il datore di lavoro può imporre di consumare ROL ed ex-festività, o se a differenza delle ferie, la scelta è a discrezione del lavoratore.
Il CCNL del commercio parla specificamente di periodo di ferie determinato dal datore di lavoro, ma non chiarisce per ROL/ex-festività.
Nel caso specifico, il datore di lavoro ha chiesto di consumare le ROL degli anni precedenti a decorrere dal 27 aprile: il lavoratore può opporsi e farsele pagare, come da CCNL, nella busta paga di giugno?

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il10:40 am - Mag 20, 2020

    Buongiorno
    L’utilizzo dei permessi è una scelta del lavoratore, che il datore di lavoro normalmente non può imporre.
    Va però considerata l’emergenza COVID-19.
    Soprattutto in una prima fase, la normativa promuoveva l’utilizzo di ferie e permessi per l’attività lavorativa che sarebbe risultata non utile o impossibile a causa dell’emergenza e del “lockdown”.
    La situazione è, ovviamente, senza precedenti. Si può ragionare su una risposta specifica ma è probabile che, nei prossimi anni, assisteremo a decisioni confliggenti da parte della giurisprudenza, probabilmente anche da parte della Corte di Cassazione.
    Se l’utilizzo della prestazione fosse risultato impossibile o non utile a causa dell’emergenza e non fossero risultati applicabili ammortizzatori sociali, personalmente riterrei giustificato l’utilizzo dei permessi per mantenere l’equilibrio in busta paga.
    La risposta sarebbe opposta se il datore di lavoro avesse evidentemente forzato l’utilizzo dei permessi al solo fine di non liquidare i permessi maturati.
    Va ovviamente consigliata un’analisi sul caso specifico.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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180Pubblicato il12:01 pm - Mag 19, 2020

Buongiorno posso sapere perchè la mia azienda mi ha tolto 3 giorni di ferie, avendone fatto solo uno? (esattamente un venerdi) . il mio contratto è del commercio.
Attendo una cortese risposta. grazie

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il10:14 am - Mag 20, 2020

    Buongiorno.
    Ovviamente sarebbe opportuna una verifica della situazione concreta.
    In ogni caso, in casi simili, consiglio di segnalare per iscritto all’azienda la circostanza e chiedere di correggere la situazione riportata in busta paga.
    Se si fosse trattato di un errore, l’azienda avrà modo di verificarlo. Se non si fosse trattato di un errore, l’azienda dovrà comunque spiegare le sue ragioni.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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KPubblicato il8:51 pm - Mag 21, 2020

Salve. Vorrei sapere se la mia azienda può decidere di chiudere una settimana a ferragosto e dirmi che devo comunque prendere un altra settimana – e se non voglio farle consecutive posso farlo ma che devo prendere almeno una settimana intera (da lunedì a lunedì o mercoledì a mercoledì poco importa ma che sia almeno 5 giorni consecutivi adducendo la salute psicofisica ecc non prevede nel periodo maggio settembre di fare giorni spezzettati. E vero?

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il9:01 am - Giu 5, 2020

    Buongiorno.
    Come indicato nell’articolo, in linea di principio il CCNL in commento prevede che le ferie possano essere frazionate in un massimo di due periodi. La scelta è evidentemente effettuata in ottica di favore per la salute psicofisica del lavoratore, valorizzando la continuità come fattore importante per la funzione di ristoro delle ferie.
    Ritengo che le previsioni del CCNL non ostacolino un utilizzo delle ferie più frazionato ove richiesto dal lavoratore. Risulterebbe comunque necessario l’assenso dell’azienda.
    L’azienda è probabilmente preoccupata di possibili lamentele, a posteriori, da parte del lavoratore che abbia goduto di ferie troppo frazionate. Ritengo che tale rischio non sussista ove sia chiara la richiesta da parte del lavoratore.
    La posizione del datore in ogni caso non è irragionevole e ritengo che il rifiuto sarebbe ritenuto motivato in caso di controversia.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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MarilenaPubblicato il12:01 pm - Mag 22, 2020

Buongiorno, le chiedo gentilmente di chiarirmi un dubbio.
La mia Azienda mi ha dato come spiegazione che, avendo fatto un giorno di ferie(obbligata per problema chiusura Covid19)esattamente il 13 marzo 2020, la società che fa le buste paghe ha detratto 3 giorni dichiarando, sempre secondo la mia azienda, che il calcolo lo fanno sui 26 giorni.
Il mio contratto è del commercio. Ho cercato ma non trovo da nessuna parta che se una persona fa un giorno di ferie gliene tolgono 3.
spero di essere stata chiara nella spiegazione . rimango in attesa grazie

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il9:20 am - Giu 5, 2020

    Buongiorno.
    In effetti la spiegazione fornita desta perplessità.
    Possono esserci delle ragioni di calcolo per cui la detrazione delle ferie in busta paga risulti superiore rispetto ai giorni effettivamente fruiti (per esempio settimana lavorativa inferiore a quella prevista dal CCNL) ma la differenza indicata appare molto significativa, salve ragioni di estrema particolarità del rapporto.
    Potrebbe anche essere che vi sia stata un’incomprensione tra elaboratore e datore di lavoro, e che quest’ultimo non abbia compreso o trasmesso correttamente la spiegazione di chi ha elaborato il cedolino.
    Riterrei in ogni caso opportuno far visionare la busta paga a soggetti terzi di Sua fiducia per verificare la correttezza del calcolo, prima di ogni ulteriore valutazione.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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SILVIA VARASPubblicato il12:02 pm - Giu 4, 2020

Buongiorno,
parlando di ferie, permessi e ROL è possibile gestirli in accumulo (come monte ore unico) oppure hanno regolamentazioni distinte fra loro; in questo caso, chi ha potere di scelta tra datore e lavoratore?
Grazie per la sua risposta.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il8:33 am - Giu 5, 2020

    Buongiorno.
    Non ritengo possibile gestire in modo unitario le ferie e gli altri permessi usufruibili dal lavoratore.
    Si tratta di istituti con regole diverse e normalmente i relativi residui sono indicati distintamente in busta paga.
    Di seguito alcune considerazioni di principio, salve le possibili particolarità nei contratti collettivi.
    Sul potere di scelta da parte del datore:
    – le ferie vanno godute obbligatoriamente dal lavoratore e (all’interno di criteri di ragionevolezza e buona fede) possono anche essere imposte dal datore;
    – i permessi costituiscono una facoltà per il lavoratore, che potrà richiederne l’utilizzo o attenderne la monetizzazione in busta paga.
    Sulla possibilità del datore di lavoro di rifiutare le richieste del lavoratore:
    -il datore può rifiutare ferie e permessi richiesti dal lavoratore, secondo buona fede e ragionevolezza, ove l’utilizzo nei giorni richiesti risulti incompatibile con l’organizzazione aziendale;
    -non può comunque rifiutare la concessione di alcuni specifici permessi, normalmente correlati al diritto alla salute, per esempio i permessi L. 104/92.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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      SILVIAPubblicato il8:45 am - Giu 30, 2020

      Buongiorno,

      non mi è ancora chiara la gestione dei ROL, quindi aspetta al datore di lavoro o al dipendente il potere di decisione di quando e quante usufruirne?
      Grazie!

        Marco Strada

        Marco StradaPubblicato il2:12 pm - Lug 26, 2020

        Buongiorno.
        La scelta nell’utilizzo dei diversi strumenti di astensione dal lavoro spetta, per principio, al lavoratore.
        Fa eccezione a questo principio solamente l’istituto delle ferie, a causa di due necessità:
        1) contemperare i diritti del lavoratore con l’esigenza del datore di programmare eventuali periodi di chiusura aziendale;
        2) salvaguardare l’obbligatorietà delle ferie, che entro il loro minimo non possono essere rinunciate dal lavoratore (per esempio, omettendo di richiederle).
        Gli altri istituti previsti per consentire al lavoratore di astenersi dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla loro denominazione o regole specifiche (quindi sia “permessi ex festività” che “ROL”), non possono (salvi eventuali casi eccezionali correlati all’emergenza COVID19) essere imposti dal datore di lavoro.
        Il lavoratore può scegliere liberamente di utilizzarli o monetizzarli, senza che il datore possa obbligarlo a fruirne.
        Cordiali saluti.
        Marco Strada

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gianniPubblicato il6:06 pm - Giu 4, 2020

Buonasera,
lavoro in una importante catena del fai da te.
Può l’azienda, che già da mesi ha approvato il piano ferie ufficialmente, modificarlo unilateralmente, ora a giugno inoltrato, togliendo una delle due settimane estive consecutive pianificate e che nel periodo in esame risultano maturate e quindi fruibili, sia a me che ad altri miei colleghi, lasciandone solo una da poter godere, appunto nell’intero periodo da giugno a settembre? In attesa di una sua cortese risposta la saluto cordialmente

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il8:07 am - Giu 5, 2020

    Buongiorno.
    La scelta dell’azienda appare, in effetti, discutibile.
    Non tanto per la modifica del piano ferie già comunicato, che resta un potere del datore di lavoro, ma:
    – per le tempistiche in cui è avvenuta, che appaiono molto strette;
    – per la possibile violazione del principio secondo cui le ferie sono frazionabili in un massimo di due periodi.
    Segnalo che:
    – se si tratta di un’importante catena, potrebbe esistere un contratto collettivo specifico, che andrebbe visionato per verificare la relativa disciplina sulle ferie;
    – se la scelta derivasse dalle conseguenze dell’emergenza COVID e risultasse ragionevolmente motivata, potrebbe esserne ritenuta la legittimità, stante l’assoluta peculiarità della situazione.
    Ritengo l’azienda comunque obbligata a rimborsare gli eventuali danni economici subiti dai lavoratori, per esempio relativi a ferie già prenotate sulla base del precedente calendario e non cancellabili.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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RobertoPubblicato il10:03 pm - Giu 8, 2020

Nel punto vendita dove lavoro, non sindacalizzato e facente parte di una grande catena di G.D.O., non vengono concessi permessi e/o R.O.L. (a differenza di altri punti vendita sindacalizzati). Il monte ore permessi non viene indicato in busta paga e le ore di permesso non vengono neanche retribuite entro Giugno dell anno successivo. Devo pensare che il responsabile del punto vendita manometta il libro unico facendoli figurare come fruiti o mi sfugge qualcosa? Grazie mille. PS assunzione da circa 15 anni…per cui credo 72 ore di permessi maturati ogni anno

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il2:20 pm - Lug 26, 2020

    Buongiorno.
    In una situazione simile, ritengo che il primo passo da compiere sia richiedere al datore di lavoro, con lettera scritta, una spiegazione sui criteri di utilizzo dei permessi, e comunicazione del monte ore ancora da fruire.
    A seconda della risposta, risulterebbe possibile comprendere la situazione e valutare eventuali iniziative.
    Sarebbe opportuno che la comunicazione provenisse da parte considerevole dei dipendenti del punto vendita, così da limitare il rischio di comportamenti ritorsivi.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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RiccardoPubblicato il3:37 pm - Giu 10, 2020

Buonasera, vorrei avere una delucidazione in merito ai periodi di godimento delle ferie annuali.
Il CCNL del commercio stabilisce che le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi.
Bisogna sempre far riferimento alla normativa generale delle ferie che prevede il godimento di due settimane di ferie nell’anno di maturazione e delle successive due settimane entro i diciotto mesi successivi? O quello previsto dal CCNL è da interpretare come una norma migliorativa rispetto alla disciplina generale? Inoltre, nel caso prevalga la disciplina generale, anche i due giorni di ferie in più rispetto alle quattro settimane obbligatorie devono essere goduti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione? In attesa di un suo gentile riscontro la saluto cordialmente.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il3:34 pm - Lug 26, 2020

    Buongiorno.
    Ritengo che le previsioni possano applicarsi separatamente e senza che una deroghi l’altra:
    A-la legge stabilisce dei requisiti minimi di maturazione e fruizione, migliorabili dai contratti collettivi a favore del lavoratore;
    B-mentre il CCNL esprime la sua preferenza per un frazionamento dei periodi di ferie in un massimo di due fruizioni all’anno, a prescindere dalle ferie effettivamente maturate dal lavoratore in un determinato momento.
    Come già scritto, ritengo che il frazionamento in un massimo di due periodi non sia una regola invalicabile (es. per richieste del lavoratore) ma la sua ingiustificata violazione può essere valutata per giudicare la correttezza del comportamento del datore.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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GiorgioPubblicato il10:46 am - Lug 15, 2020

Buongiorno, lavoro in uno studio. Grazie per il lavoro che fate. Vorrei sottoporvi alcune domande:
– Entro quando è da ritenere ammissibile che il datore di lavoro comunichi la chiusura aziendale di agosto?
– E’ giudicata ammissibile e valida a tutti gli effetti una comunicazione del periodo di chiusura solo verbale e non tramite circolare ufficiale?
– Dal momento che il periodo di preavviso non può, per legge, comprendere i giorni di ferie/chiusura aziendale, come viene calcolato se le dimissioni vengono date prima che ci sia l’ufficialità (circolare) della chiusura aziendale?
– Quale è il criterio che regola il monte ore (di permesso)/giorni (di ferie) da cui scalare le ore di permesso? Due mezze giornate possono essere scalate dal monte ferie (1,2) pur in presenza di ore di permesso?
grazie

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il1:52 pm - Lug 26, 2020

    Buonasera.
    1) In generale, non esistono limiti “minimi” per comunicare la chiusura aziendale da parte del datore di lavoro. Nel caso di controversia, il giudice valuterà caso per caso la correttezza del comportamento datore sulla base dei fatti specifici. Potrebbero per esempio influire sulla valutazione eventuali previe e ripetute richieste dei lavoratori al datore di comunicare il periodo di ferie con anticipo e l’ingiustificato silenzio del datore.
    2) Per la comunicazione delle ferie non ci sono oneri formali, è sufficiente una comunicazione orale. Qualora insorgesse una controversia, sul punto potrà eventualmente essere richiesta prova testimoniale.
    3) Nel caso di dimissioni comunicate dal lavoratore e successive ferie disposte per chiusura aziendale, ritengo che le ferie godute sospendano il periodo di preavviso, il quale ricomincerà a decorrere dal termine delle ferie. Qualora però circostanze particolari inducano a ritenere che il datore di lavoro stia abusando dello strumento (es. chiusura non programmata, disposta a fronte delle dimissioni del lavoratore e al fine di ampliare la durata del rapporto di lavoro) potrebbero esservi gli estremi per comunicare dimissioni per giusta causa.
    4) Ferie e permessi sono istituti separati, non esiste un criterio per cui scalare giorni ed ore di assenza da un monte ore o dall’altro. Nel caso di dubbio vanno considerati i principi generali per cui da un lato l’utilizzo dei permessi è sempre una scelta del lavoratore e dall’altro le ferie possono anche essere imposte dal datore nei limiti del periodo di ferie obbligatorio.
    Cordiali saluti.
    Marco Strada

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EnricoPubblicato il12:55 pm - Apr 15, 2021

Buongiorno,
nel leggere i commenti vedo che è sempre chiaro nel ritenere distinte ferie ed altri permessi, sostenendo che le prime possono essere anche imposte dal datore, mentre i secondi no.
Come si concilia questo con l’imposizione unilaterale dell’assorbimento dei ROL?
Mi spiego: datore applica IN AUTOMATICO con comunicazione al quarto anno di servizio la riduzione d’orario da 40 a 38 ore settimanali e le due ore settimanali le “spalma” come meglio crede e senza consenso del lavoratore.
E’ legittimato a farlo o è un evidente abuso?
Il lavoratore ha una mera tutela risarcitoria o potrebbe anche opporsi a tale imposizione?
La ringrazio per l’attenzione.

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il3:28 pm - Mag 28, 2021

    Buonasera,
    in linea generale, escludo la legittimità di un’imposizione dei ROL da parte del datore e di una riduzione dell’orario di lavoro con comunicazione unilaterale.
    Sarebbe opportuno prendere posizione con il datore di lavoro per contestare tale pretesa.

    Cordiali saluti.

    Marco Strada

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DanielePubblicato il6:39 pm - Mag 20, 2021

Vorrei sapere quanti giorni prima bisogna avvisare il dipendente per metterlo in ferie obbligatorie in qualsiasi periodo dell’anno..

    Marco Strada

    Marco StradaPubblicato il3:14 pm - Mag 28, 2021

    Buonasera,
    non esiste un limite numerico preciso da poter utilizzare come soglia, salve disposizioni particolari del contratto collettivo applicabile o prassi aziendali consolidate.

    Il principio da rispettare è quello di evitare che l’imposizione delle ferie sia effettuata in modo tale da impedirne, nel concreto, la funzione di riposo e “ricarica”, fondamentale per la salute psicofisica del lavoratore e tutelata anche dalla costituzione.
    L’eventualità di un abuso nei poteri del datore di lavoro va valutata caso per caso, e diversi elementi possono incidere nel valutare i giorni come sufficienti o meno: per esempio l’avvicinarsi dei limiti per l’utilizzo obbligatorio delle ferie, o esigenze aziendali improvvise e comprovate (si pensi alla necessità improvvisa e improrogabile di chiudere l’accesso al luogo di lavoro per interventi di riparazione).
    Qualora non ci siano elementi di urgenza e il lavoratore non abbia formulato richieste sul periodo di utilizzo, riterrei congruo comunicare al lavoratore il periodo di ferie con un preavviso di almeno due settimane. Questo però non implica che preavvisi minori, per esempio di una settimana, debbano considerarsi in ogni caso illegittimi, né che tale preavviso vada considerato in ogni caso sufficiente se circostanze nel caso concreto (per esempio richiesta del lavoratore di indicare il periodo con anticipo per organizzare le proprie prenotazioni) possano far ritenere tale periodo ingiustificatamente breve.

    Cordiali saluti.

    Marco Strada

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