Contratti agrari in deroga: il ruolo delle organizzazioni

Marco Strada DiMarco Strada
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È noto che il nostro ordinamento prevede, per i contratti agrari, una disciplina di protezione a favore dell’affittuario, considerato “parte debole” nei rapporti con il proprietario del fondo.

Quando si incontrano soggetti con diversa forza economica, la legge manifesta sfiducia verso l’autonomia contrattuale: il soggetto più debole viene protetto anche contro sé stesso, prevedendo una serie di regole “non derogabili” nei contratti tra le parti. Oltre che nel diritto agrario -ad esempio per la durata minima dei contratti di affitto-, si tratta di pratica comune nelle locazioni, nel diritto del lavoro o dei consumatori.

Le clausole contrastanti con disposizioni inderogabili sono nulle e vengono sostituite automaticamente dalla disciplina prevista dal legislatore, senza compromettere il resto del contratto.

A volte le regole inderogabili potrebbero risultare troppo rigide e non giustificate nel caso concreto, ostacolando le parti di fronte a un accordo raggiunto liberamente. Per questo, quando non sono in gioco diritti fondamentali, normalmente vengono previsti meccanismi di “sfogo” che consentano un’autonomia “controllata”.

E’ il caso dell’intervento delle organizzazioni professionali agricole.

L’assistenza delle organizzazioni di categoria e la sentenza della Cassazione n.19906/18.

L’art. 23 della L. 11/71 (come modificato dall’art. 45, L. 203/82), prevede che gli accordi in materia di contratti agrari stipulati dalle parti con l’assistenza delle sezioni provinciali delle “organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative restino validi “anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

Per provare l’assistenza è necessaria la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali. Tuttavia, la sola sottoscrizione non basta.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19906/18, si è occupata del caso in cui, per derogare alla durata minima dell’affitto, le parti avevano sottoscritto un contratto in deroga che solo successivamente era stato presentato all’associazione di categoria e firmato da un rappresentante dell’organizzazione.

Secondo la Corte, il controllo su un contratto già concluso risulta solo formale: per derogare alla normativa sui contratti agrari è invece necessaria una attività di effettiva consulenza e indirizzo che chiarisca alle parti contenuto e scopo delle clausole di deroga, assicurando così che i contraenti arrivino alla stipula con la massima consapevolezza possibile.

Nel contratto in deroga dovrà quindi darsi atto espressamente che l’attività di assistenza e consulenza è stata già prestata e che le parti, pur adeguatamente informate sulla deroga e sui suoi effetti, concordano sul testo del contratto. Solo in questo caso la sottoscrizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali consentirà la deroga, certificando che tale affermazione corrisponde al vero.

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