Reddito di cittadinanza – introduzione

Marco Strada DiMarco Strada
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Con Decreto Legge 4/19, pubblicato il 29 gennaio, è stato disciplinato il noto “reddito di cittadinanza” (di seguito “RDC”). Si riassumono di seguito, a scopo informativo, i punti fondamentali del nuovo strumento di sostegno al reddito.

EROGAZIONI

Il RDC prevede delle soglie “minime” di reddito da garantire a ogni nucleo familiare e l’erogazione di un importo mensile al richiedente per raggiungerle.

Le soglie fissate dal decreto sono:

a) € 6.000,00 annui, aumentata per il numero di componenti del nucleo familiare oltre il primo secondo la “scala di equivalenza” indicata dal decreto (è previsto un aumento alla soglia del 40% per ogni componente maggiorenne oltre il primo e del 20% per i minorenni, fino al complessivo 210%);

b) per chi risiede in abitazione in locazione, fino a ulteriori € 3.360,00 annuali a copertura dei canoni.

Se i componenti del nucleo familiare sono solo persone di almeno 67 anni, il beneficio diventa “pensione di cittadinanza” e segue regole in parte diverse (ad esempio, le soglie diventano di € 7.560,00 per la componente “a” e di € 1.800,00 per la componente “b”).

Il beneficio dura 18 mesi. Al termine, resta sospeso per un mese e poi può essere rinnovato.

Gli importi verranno spesi attraverso una “Carta RDC” convenzionata con Poste Italiane, con movimenti tracciati per controllarne l’utilizzo. Non potranno essere utilizzati per giochi a premi. Potrà essere prelevato mensilmente per contanti solo un importo di € 100,00 (aumentato secondo la scala di equivalenza).

Vengono inoltre previsti dei vantaggi per il datore di lavoro che assuma un beneficiario del RCD. Si rimanda sul punto a questa pagina.

REQUISITI

Il RDC verrà corrisposto solo a seguito di domanda, per la quale si dovranno utilizzare appositi moduli approvati dall’INPS.

Il RDC verrà riconosciuto solo ai richiedenti in possesso di “requisiti di cittadinanza, residenza o soggiorno” (cittadini di Stati europei, titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo o residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 continuativi).

Il “nucleo familiare” richiedente, oltre ad avere un reddito inferiore alla soglia per cui ha effettuato domanda, non deve superare i seguenti requisiti:

1-valore ISEE inferiore a € 9.360,00;

2-valore patrimonio immobiliare a fini ISEE diverso dalla casa di abitazione entro € 30.000;

3-valore patrimonio mobiliare a fini ISEE entro € 6.000; è previsto un aumento alla soglia di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo oltre il primo, fino € 10.000, ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio oltre il primo ed € 5.000,00 per ogni componente con disabilità.

Nessun componente del reddito familiare deve:

-Essere intestatario di automobili di cilindrata superiore a 1.600cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolti nei due anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto.

-Essere disoccupato per dimissioni volontarie nei due anni precedenti, salve le dimissioni per giusta causa.

Quanto al nucleo familiare:

-i coniugi sono considerati parte dello stesso nucleo se continuano a convivere anche dopo separazione o divorzio;

-il figlio maggiorenne convivente con i genitori fa parte del loro nucleo familiare se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

IL PATTO PER IL LAVORO

Tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati o frequentanti un corso di studi, dovranno sottoscrivere un “patto per il lavoro” (se le ragioni della debolezza economica riguardano la mancanza di un posto di lavoro) o un “patto per l’inclusione sociale” (se vi sono ragioni più complesse e multiformi).

Il patto per il lavoro prevede, tra gli obblighi a carico del beneficiario, quello di partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere colloqui e prove di selezione finalizzate ad assunzioni e, soprattutto, quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Quanto alla distanza dal luogo di residenza, sono considerate congrue le offerte di luoghi di lavoro a distanze progressivamente più ampie a seconda del tempo da cui si percepisce il RDC e del numero di offerte già ricevute, da 100 km all’intero territorio Italiano, con eccezione per i nuclei familiari con componenti disabili.

Può essere prevista la partecipazione a progetti con finalità sociali previsti dai Comuni di Residenza, nel limite di 8 ore settimanali.

IL DECRETO

Il decreto, per rimanere efficace, dovrà essere convertito in legge dalle Camere entro 45 giorni dalla pubblicazione e potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

Viene prevista l’erogazione a partire dal mese di aprile. Sarà comunque necessario attendere i necessari provvedimenti attuativi per consentire le domande e la percezione del reddito.

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